Art. 9 
 
 
                           Dati sensibili 
 
  1. Le comunicazioni, le notificazioni e il deposito o lo scambio di
atti e documenti in via telematica,  se  contenenti  dati  sensibili,
sono effettuati con strumenti tali da assicurare la riservatezza  dei
dati trasmessi  e  l'accesso  esclusivo  ai  medesimi  da  parte  del
destinatario.