Art. 9 Segreterie principali di sicurezza 1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore della Difesa, le Forze armate, Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o ente e' istituita, su autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza, nell'ambito dell'Organo centrale di sicurezza, una Segreteria principale di sicurezza, rispondente ai requisiti fissati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), responsabile della trattazione delle informazioni classificate. Presso lo Stato Maggiore della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Segreteria principale di sicurezza costituisce un'articolazione dell'Ufficio Sicurezza. 2. La Segreteria principale di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e all'ente originatore della documentazione che e' legittimata a trattare e gestire, assume la denominazione di: a) "Segreteria speciale principale COSMIC-ATOMAL-UE/SS", legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, qualificati COSMIC, ATOMAL, dell'UE, nazionali e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; b) "Segreteria speciale principale COSMIC-UE/SS", legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell'UE, nazionali, e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; c) "Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETO, e nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; d) "Segreteria principale di sicurezza UE/S", legittimata a trattare e gestire documenti dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare, fino al livello di SEGRETO, nonche' documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; e) "Segreteria principale di sicurezza", legittimata a trattare e gestire soltanto documenti nazionali fino al livello di classifica di SEGRETISSIMO. 3. Tutte le Segreterie principali di sicurezza sono altresi' legittimate a trattare informazioni, classificate e non, sulle quali sia stato apposto o confermato il segreto di Stato. 4. L'UCSe, per limitati periodi di tempo ed a fronte di indifferibili esigenze operative, puo' in via eccezionale autorizzare, anche in assenza dei requisiti fissati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l'istituzione di Segreterie principali di sicurezza legittimate a trattare informazioni classificate nazionali ad un livello massimo di SEGRETO. In tali ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite caso per caso, ferma restando l'inapplicabilita' del comma 3. 5. Le Segreterie principali di sicurezza sono dirette dal Funzionario di controllo o Ufficiale di controllo di cui all'art. 8, comma 4, che assume la denominazione di "Capo della Segreteria principale di sicurezza", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati, individuato dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza. 6. Le Segreterie principali di sicurezza hanno il compito di: a) coadiuvare il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella sua azione di direzione, coordinamento, controllo, ispettiva, di inchiesta, e di quanto altro concerne la trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato nell'ambito dell'intera organizzazione di sicurezza sia a livello centrale che periferico; b) promuovere, nell'ambito della propria organizzazione, la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; c) istruire, con periodicita' semestrale, il personale abilitato in ordine alle responsabilita' connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; d) tenere aggiornata la "lista di accesso", con la quale il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza, sulla base del principio della necessita' di conoscere di cui all'art. 3, comma 2, determina i soggetti autorizzati a trattare informazioni nazionali, internazionali e dell'Unione europea classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO nonche' quelle qualificate ATOMAL; e) tenere aggiornato l'inventario dei documenti coperti da segreto di Stato in carico alle altre strutture di sicurezza dipendenti e trasmetterne all'UCSe il registro per la parifica annuale; f) tenere aggiornati i registri di contabilizzazione dei documenti classificati; g) tenere aggiornato l'elenco dei NOS, con il relativo scadenzario; h) segnalare all'UCSe i nominativi delle persone designate dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza ad attribuire alle informazioni, ai documenti e ai materiali la classifica SEGRETISSIMO; i) ricevere, registrare, custodire e, ove previsto, inoltrare alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo funzionalmente dipendenti, i documenti classificati a loro pervenuti per la relativa trattazione; l) comunicare all'UCSe gli estremi dei documenti SEGRETISSIMO nazionali, COSMIC-SEGRETISSIMO, ATOMAL e UE-SEGRETISSIMO ricevuti non per il suo tramite; m) comunicare all'UCSe i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di cui all'art. 11, comma 9, e dei loro sostituti, preposti alle Segreterie di sicurezza ed ai Punti di controllo istituiti nell'ambito dell'amministrazione o ente di appartenenza; n) segnalare con tempestivita' all'UCSe o all'Organo centrale di sicurezza interessato o all'organismo internazionale o dell'Unione europea competente, il livello del NOS del personale dell'amministrazione o ente di appartenenza designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero; o) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti nazionali classificati SEGRETISSIMO e di quelli COSMIC-SEGRETISSIMO, UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in carico anche alle strutture di sicurezza funzionalmente dipendenti e trasmettere all'UCSe i verbali di distruzione relativi a tali documenti, unitamente al registro d'inventario per la parifica; p) curare gli adempimenti di competenza previsti da direttive dell'Organo nazionale di sicurezza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato; q) comunicare all'UCSe e all'originatore delle informazioni classificate, con immediatezza e con un rapporto dettagliato, tutti i casi di violazione della sicurezza e di compromissione delle predette informazioni verificatisi nell'ambito della propria sfera di competenza.