Art. 9 
 
                 Segreterie principali di sicurezza 
 
  1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato  Maggiore
della Difesa, le Forze armate, Segretariato Generale della  Difesa  -
Direzione Nazionale degli Armamenti, il  Comando  Generale  dell'Arma
dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o  ente
e' istituita, su autorizzazione dell'Organo nazionale  di  sicurezza,
nell'ambito  dell'Organo  centrale  di  sicurezza,   una   Segreteria
principale di sicurezza, rispondente ai requisiti  fissati  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, lett. b), responsabile della trattazione  delle
informazioni classificate. Presso lo Stato Maggiore della Difesa,  le
Forze armate, il  Segretariato  Generale  della  Difesa  -  Direzione
Nazionale  degli  Armamenti  e  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri,  la  Segreteria  principale  di  sicurezza   costituisce
un'articolazione dell'Ufficio Sicurezza. 
  2. La Segreteria principale di sicurezza, in relazione  al  livello
di segretezza e all'ente  originatore  della  documentazione  che  e'
legittimata a trattare e gestire, assume la denominazione di: 
    a)   "Segreteria   speciale   principale    COSMIC-ATOMAL-UE/SS",
legittimata a trattare e gestire documenti  della  NATO,  qualificati
COSMIC, ATOMAL, dell'UE, nazionali e documenti originati  nell'ambito
di altre organizzazioni internazionali di cui  l'Italia  e'  parte  o
relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'  internazionali
di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; 
    b) "Segreteria speciale principale COSMIC-UE/SS",  legittimata  a
trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione  di  quelli
qualificati  ATOMAL,  dell'UE,  nazionali,  e   documenti   originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in   attivita'
internazionali  di  cooperazione  militare,  fino   al   livello   di
classifica SEGRETISSIMO; 
    c) "Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S", legittimata  a
trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione  di  quelli
qualificati  COSMIC  e  ATOMAL,   dell'UE   e   documenti   originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in   attivita'
internazionali  di  cooperazione  militare,  fino   al   livello   di
classifica  SEGRETO,  e  nazionali  fino  al  livello  di  classifica
SEGRETISSIMO; 
    d) "Segreteria  principale  di  sicurezza  UE/S",  legittimata  a
trattare  e  gestire  documenti   dell'UE   e   documenti   originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in   attivita'
internazionali di cooperazione militare, fino al livello di  SEGRETO,
nonche'  documenti  nazionali   fino   al   livello   di   classifica
SEGRETISSIMO; 
    e) "Segreteria principale di sicurezza", legittimata a trattare e
gestire soltanto documenti nazionali fino al livello di classifica di
SEGRETISSIMO. 
  3. Tutte  le  Segreterie  principali  di  sicurezza  sono  altresi'
legittimate a trattare informazioni, classificate e non, sulle  quali
sia stato apposto o confermato il segreto di Stato. 
  4.  L'UCSe,  per  limitati  periodi  di  tempo  ed  a   fronte   di
indifferibili   esigenze   operative,   puo'   in   via   eccezionale
autorizzare,  anche  in  assenza  dei  requisiti  fissati  ai   sensi
dell'art.  6,  comma  1,  lett.  b),  l'istituzione   di   Segreterie
principali  di  sicurezza   legittimate   a   trattare   informazioni
classificate nazionali ad un livello  massimo  di  SEGRETO.  In  tali
ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite caso
per caso, ferma restando l'inapplicabilita' del comma 3. 
  5.  Le  Segreterie  principali  di  sicurezza  sono   dirette   dal
Funzionario di controllo o Ufficiale di controllo di cui all'art.  8,
comma 4, che  assume  la  denominazione  di  "Capo  della  Segreteria
principale di  sicurezza",  coadiuvato  da  personale  esperto  nella
trattazione e gestione dei documenti  classificati,  individuato  dal
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza. 
  6. Le Segreterie principali di sicurezza hanno il compito di: 
    a) coadiuvare il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella sua
azione  di  direzione,  coordinamento,   controllo,   ispettiva,   di
inchiesta,  e  di  quanto  altro  concerne   la   trattazione   delle
informazioni classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  dal
segreto di Stato nell'ambito dell'intera organizzazione di  sicurezza
sia a livello centrale che periferico; 
    b)  promuovere,  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  la
conoscenza   delle   norme   legislative   e    delle    disposizioni
amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate,
a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; 
    c) istruire, con periodicita' semestrale, il personale  abilitato
in ordine alle responsabilita' connesse alla conoscenza e trattazione
delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da
segreto di Stato; 
    d) tenere aggiornata la "lista  di  accesso",  con  la  quale  il
Funzionario o Ufficiale alla  sicurezza,  sulla  base  del  principio
della necessita' di conoscere di cui all'art. 3, comma 2, determina i
soggetti   autorizzati    a    trattare    informazioni    nazionali,
internazionali e  dell'Unione  europea  classificate  SEGRETISSIMO  e
SEGRETO nonche' quelle qualificate ATOMAL; 
    e)  tenere  aggiornato  l'inventario  dei  documenti  coperti  da
segreto  di  Stato  in  carico  alle  altre  strutture  di  sicurezza
dipendenti e  trasmetterne  all'UCSe  il  registro  per  la  parifica
annuale; 
    f)  tenere  aggiornati  i  registri  di   contabilizzazione   dei
documenti classificati; 
    g)  tenere  aggiornato  l'elenco  dei  NOS,   con   il   relativo
scadenzario; 
    h) segnalare all'UCSe i nominativi delle  persone  designate  dal
Funzionario  o  Ufficiale   alla   sicurezza   ad   attribuire   alle
informazioni, ai documenti e ai materiali la classifica SEGRETISSIMO; 
    i) ricevere, registrare, custodire  e,  ove  previsto,  inoltrare
alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di  controllo  funzionalmente
dipendenti, i documenti classificati a loro pervenuti per la relativa
trattazione; 
    l) comunicare all'UCSe gli  estremi  dei  documenti  SEGRETISSIMO
nazionali, COSMIC-SEGRETISSIMO, ATOMAL e UE-SEGRETISSIMO ricevuti non
per il suo tramite; 
    m) comunicare all'UCSe i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di
cui all'art. 11,  comma  9,  e  dei  loro  sostituti,  preposti  alle
Segreterie  di  sicurezza  ed  ai  Punti   di   controllo   istituiti
nell'ambito dell'amministrazione o ente di appartenenza; 
    n) segnalare con tempestivita' all'UCSe o all'Organo centrale  di
sicurezza interessato o all'organismo  internazionale  o  dell'Unione
europea   competente,   il   livello   del    NOS    del    personale
dell'amministrazione o ente di appartenenza designato a partecipare a
conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero; 
    o)  effettuare  annualmente  l'inventario  e  il  controllo   dei
documenti   nazionali   classificati   SEGRETISSIMO   e   di   quelli
COSMIC-SEGRETISSIMO, UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in  carico  anche  alle
strutture  di  sicurezza  funzionalmente  dipendenti  e   trasmettere
all'UCSe  i  verbali  di  distruzione  relativi  a  tali   documenti,
unitamente al registro d'inventario per la parifica; 
    p) curare gli adempimenti di  competenza  previsti  da  direttive
dell'Organo nazionale di sicurezza in  materia  di  violazione  della
sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o  coperte
da segreto di Stato; 
    q)  comunicare  all'UCSe  e  all'originatore  delle  informazioni
classificate, con immediatezza e con un rapporto dettagliato, tutti i
casi di violazione della sicurezza e di compromissione delle predette
informazioni  verificatisi  nell'ambito  della   propria   sfera   di
competenza.