Art. 9 
 
 
                            Cooperazione 
 
  1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce  collaborano
ai fini della predisposizione  e  del  tempestivo  aggiornamento  del
piano, e forniscono,  anche  per  il  tramite  della  Banca  Centrale
Europea  se  questa  e'  l'autorita'  competente,   le   informazioni
necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento  e  l'applicazione
dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione  dettagliata
dei  contratti  finanziari  di  cui  sono  parte  e  la   mettono   a
disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da
questa stabiliti. 
  2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da  una  societa'
estera inclusa  nella  vigilanza  consolidata  della  Banca  d'Italia
provvedono alla  trasmissione  dei  piani,  delle  informazioni,  dei
documenti, e di ogni altro dato che debba  essere  trasmesso  tra  la
societa' estera controllante e la Banca d'Italia. 
  3. Le societa' aventi sede legale in  Italia  che  controllano  una
banca soggetta a vigilanza  consolidata  in  un  altro  Stato  membro
collaborano con l'autorita' di risoluzione di tale Stato al  fine  di
assicurare la trasmissione delle informazioni, dei  documenti,  e  di
ogni altro  dato  rilevante  per  la  predisposizione  dei  piani  di
risoluzione. 
  4. La Banca d'Italia riceve  dalle  banche  e  dalle  societa'  che
controllano una banca soggetta a  vigilanza  consolidata  in  Italia,
nonche' dalla  Banca  Centrale  Europea,  se  questa  e'  l'autorita'
competente, comunicazione  immediata  di  qualsiasi  cambiamento  che
comporta la necessita' di revisione  o  aggiornamento  dei  piani  di
risoluzione.