Art. 9 
 
 
   Promuovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale 
 
  1. Il procedimento disciplinare  e'  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dal Presidente della commissione  tributaria
regionale  nella  cui  circoscrizione  presta  servizio  l'incolpato,
mediante richiesta al Consiglio di Presidenza. 
  2. Il Consiglio di  Presidenza,  per  mezzo  del  Presidente  della
competente  commissione,  affida  ad  un  componente  l'incarico   di
procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non
emergano   fatti    rilevanti    disciplinarmente,    procede    alla
archiviazione. 
  3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente,  il  Consiglio  di
Presidenza provvede, con delibera, a  contestarli  all'incolpato,  il
quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti, con  invito
a presentare le proprie giustificazioni  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione della suddetta delibera. 
  4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga  di  archiviare
gli atti, il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente  della
competente  commissione,  affida  ad  un  componente  l'incarico   di
procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di  giorni
novanta. 
  5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il Presidente del
Consiglio fissa con decreto la  data  della  discussione  davanti  al
Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima  all'incolpato,
il quale puo' depositare proprie difese fino  a  dieci  giorni  prima
della discussione. 
  6. La seduta si svolge in pubblica  udienza;  se  i  fatti  oggetto
dell'incolpazione   non   riguardano   l'esercizio   della   funzione
giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di  tutela  del  diritto  di
terzi  o  della  credibilita'  della  funzione  giurisdizionale,   il
Consiglio di Presidenza puo' disporre che la seduta si svolga a porte
chiuse. 
  7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che  ha
curato l'istruttoria  svolge  la  relazione,  all'esito  della  quale
l'incolpato  e  l'eventuale  suo  difensore,  scelto  tra  i  giudici
tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti  al  libero
foro, hanno diritto  di  illustrare  in  modo  sintetico  le  proprie
ragioni. 
  8. Gli atti istruttori di cui  al  comma  4,  non  preceduti  dalla
comunicazione all'incolpato di cui al comma  3,  sono  nulli,  ma  la
nullita' non  puo'  essere  piu'  rilevata  se  non  e'  dedotta  con
dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque  giorni  dalla
comunicazione del decreto che fissa la discussione orale  davanti  al
Consiglio di Presidenza e che reca espresso avvertimento  circa  tale
onere. 
  9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi  da
quelli  addebitati  all'incolpato  dispone,  senza  pronunziarsi  sul
merito di essi, la trasmissione  di  copia  degli  atti  ai  titolari
dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.