Art. 9 Consenso informato, informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la donazione di sangue di cordone ombelicale 1. Per la donazione di sangue di cordone ombelicale per le finalita' prevista all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 7 del decreto 18 novembre 2009 sulla conservazione delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo dedicato, la madre e il padre, prima di fornire i loro dati personali, sottoscrivono il consenso al trattamento dei dati, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003, come previsto all'Allegato II, parte H. 2. La madre e il padre, presa visione del materiale informativo di cui all'allegato II, parte G, punto 1, prestano il loro consenso alla donazione di cui al comma 1, mirato alla rinuncia alla conservazione del sangue cordonale ad esclusivo beneficio del neonato in qualsiasi momento della sua vita. La madre e il padre esprimono il loro consenso informato sottoscrivendo il modulo riportato nell'Allegato II, parte I. 3. In caso di utilizzo di unita' di sangue cordonale, non idonee per il trapianto, per studi e ricerche sulla raccolta, lavorazione, caratterizzazione e conservazione del sangue cordonale al fine di ottenere una sempre migliore qualita' e sicurezza, nonche' sull'uso clinico dello stesso, la madre e il padre, previa informativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003, sottoscrivono uno specifico consenso al trattamento dei dati, come previsto all'Allegato II, parte H. 4. La madre e il padre, presa visione del materiale informativo di cui all'allegato II, parte G, punto 2, esprimono il loro consenso informato all'uso delle unita' di sangue cordonale, non idonee per il trapianto, per studi e ricerche di cui al comma 3, sottoscrivendo il modulo riportato nell'Allegato II, parte I.