Art. 9 
 
 
            Registro degli affari di gestione della crisi 
 
  1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un  elenco  dei  gestori
della  crisi  e  un  registro  informatico  degli  affari,   con   le
annotazioni  relative  al  numero  d'ordine  progressivo,   ai   dati
identificativi  del  debitore,  al  gestore  della  crisi  designato,
all'esito del procedimento. 
  2. Ulteriori registri o annotazioni possono  essere  stabiliti  con
determinazione del responsabile. 
  3. L'organismo e' tenuto a trattare i dati  raccolti  nel  rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».