Art. 9 Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito presso l'INPS interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, ai sensi dell'articolo 6, al solo scopo della liquidazione della Qu.I.R ai lavoratori dipendenti beneficiari. Il medesimo Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 2. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 3. La garanzia del Fondo copre l'ammontare totale di ciascun finanziamento concesso dagli intermediari aderenti, garantendo l'esposizione creditizia, comprensiva di capitali e interessi, nei limiti dell'importo effettivo erogato al datore di lavoro ai fini della liquidazione della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti beneficiari e degli oneri complessivi applicati al medesimo finanziamento, determinati nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6. 4. Le modalita' di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia sono definite dall'INPS nelle istruzioni operative di cui all'articolo 15, comma 2. 5. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, l'INPS effettua un accantonamento di importo non inferiore al 2,6 percento annuo dell'importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.