Art. 9 
 
 
         Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia 
 
  1. Il Fondo di garanzia  per  l'accesso  ai  finanziamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 30, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
istituito presso l'INPS interviene a copertura del rischio di credito
dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, ai
sensi dell'articolo 6, al solo scopo della liquidazione della  Qu.I.R
ai lavoratori dipendenti beneficiari. Il medesimo  Fondo  costituisce
patrimonio autonomo e separato  e  opera  nei  limiti  delle  risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 
  2.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
incondizionata e irrevocabile. 
  3. La garanzia  del  Fondo  copre  l'ammontare  totale  di  ciascun
finanziamento  concesso  dagli  intermediari   aderenti,   garantendo
l'esposizione creditizia, comprensiva di capitali  e  interessi,  nei
limiti dell'importo effettivo erogato al datore  di  lavoro  ai  fini
della liquidazione della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti beneficiari
e  degli  oneri  complessivi  applicati  al  medesimo  finanziamento,
determinati nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6. 
  4. Le modalita'  di  comunicazione  ai  fini  dell'ammissione  alla
garanzia  del  Fondo  di  garanzia  sono  definite  dall'INPS   nelle
istruzioni operative di cui all'articolo 15, comma 2. 
  5.  Ai  fini  di  una  sana  e  prudente  gestione  delle   risorse
finanziarie assegnate, a  valere  sulle  risorse  del  Fondo,  l'INPS
effettua un accantonamento di importo non inferiore al  2,6  percento
annuo dell'importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del
Fondo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 30,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.