Art. 9 
 
Crisi  d'impresa  con  prevalente  indebitamento  verso  intermediari
                             finanziari 
 
  1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 182-septies (Accordo  di  ristrutturazione  con  intermediari
finanziarie e convenzione  di  moratoria).  -  Quando  un'impresa  ha
debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore
alla meta'  dell'indebitamento  complessivo,  la  disciplina  di  cui
all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del  codice
civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi  secondo,
terzo e quarto. Restano fermi i  diritti  dei  creditori  diversi  da
banche e intermediari finanziari. 
  L'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui  all'articolo
182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di  cui
al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica  e  interessi
economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma
di  tale  articolo,  il  debitore  puo'  chiedere  che  gli   effetti
dell'accordo vengano estesi  anche  ai  creditori  non  aderenti  che
appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori  della
categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative  e  siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e  i  crediti
delle banche e degli intermediari finanziari  aderenti  rappresentino
il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca  o
un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti
in piu' di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede  di
estendere  gli  effetti  dell'accordo   sono   considerati   aderenti
all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta  per
cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis. 
  Ai fini di cui  al  precedente  comma  non  si  tiene  conto  delle
ipoteche  giudiziali  iscritte  dalle  banche  o  dagli  intermediari
finanziari nei novanta giorni che precedono la data di  pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese. 
  Il debitore, oltre agli  adempimenti  pubblicitari  gia'  previsti,
deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo  comma
dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari  finanziari  ai
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.  Per  costoro  il
termine per  proporre  l'opposizione  di  cui  al  quarto  comma  del
medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.
Il tribunale procede  all'omologazione  previo  accertamento  che  le
trattative si siano svolte in buona  fede  e  che  le  banche  e  gli
intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere  gli
effetti dell'accordo: 
    a) abbiano posizione giuridica  e  interessi  economici  omogenei
rispetto a  quelli  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari
aderenti; 
    b) abbiano ricevuto complete  ed  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di
partecipare alle trattative; 
    c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in  misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 
  Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche  o  intermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare  in
via provvisoria gli effetti  della  crisi  attraverso  una  moratoria
temporanea  dei  crediti  nei  confronti  di  una  o  piu'  banche  o
intermediari finanziari e sia raggiunta  la  maggioranza  di  cui  al
secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice
civile, produce effetti anche nei  confronti  delle  banche  e  degli
intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati  informati
dell'avvio delle trattative e siano  stati  messi  in  condizione  di
parteciparvi in buona fede,  e  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera  d),  attesti
l'omogeneita' della posizione giuridica e degli  interessi  economici
fra i creditori interessati dalla moratoria. 
  Nel  caso  previsto  dal  comma  precedente,  le   banche   e   gli
intermediari  finanziari  non  aderenti  alla   convenzione   possono
proporre opposizione entro trenta giorni  dalla  comunicazione  della
convenzione   stipulata,    accompagnata    dalla    relazione    del
professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La
comunicazione  deve  essere  effettuata,  alternativamente,  mediante
lettera   raccomandata   o   posta   elettronica   certificata.   Con
l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario  puo'  chiedere
che la  convenzione  non  produca  effetti  nei  suoi  confronti.  Il
tribunale,  con   decreto   motivato,   decide   sulle   opposizioni,
verificando la sussistenza delle condizioni di cui al  comma  quarto,
terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il
decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai  sensi
dell'articolo 183. 
  In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di  cui  ai
commi precedenti, ai  creditori  non  aderenti  puo'  essere  imposta
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Agli  effetti  del  presente
articolo non e' considerata nuova prestazione la  prosecuzione  della
concessione del godimento di beni oggetto di contratti  di  locazione
finanziaria gia' stipulati.".