Art. 9 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Nei casi di violazione degli  obblighi  di  cui  all'articolo  5
della presente legge si applica la sanzione  amministrativa  prevista
per  la  violazione  degli  obblighi   degli   operatori   finanziari
dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471. 
  2. La sanzione prevista  dal  comma  1  del  presente  articolo  si
applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1. 
  3.  Nei  casi  in   cui   l'omissione   o   l'incompletezza   delle
comunicazioni di cui all'articolo  8  comporti  un'omessa  o  carente
effettuazione del prelievo alla  fonte  di  cui  all'articolo  7,  si
applica, nei confronti  delle  istituzioni  finanziarie  tenute  alle
predette comunicazioni, una  sanzione  pari  al  100  per  cento  del
prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo  non  si
applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che  agiscono  in
qualita' di intermediari qualificati in ragione di accordi  stipulati
con le competenti autorita' statunitensi ai sensi della sezione  1441
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.