Art. 9 
 
                       Validita' della licenza 
 
  1. La licenza  ha  validita'  temporale  illimitata,  salvo  quanto
previsto dal presente articolo. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  qualsiasi
momento, puo' richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed  il
mantenimento dei requisiti che hanno  consentito  il  rilascio  della
licenza e  effettuare  verifiche  e  controlli,  anche  di  carattere
ispettivo, qualora nutra fondati dubbi circa la  ricorrenza  di  tali
requisiti. 
  3. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il  rispetto  di
quanto  stabilito  dal  presente   articolo,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al
riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui e'  stata
rilasciata la licenza, ferma restando, comunque, la  possibilita'  di
procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche  e  controlli,
anche di carattere ispettivo, circa l'osservanza e la sussistenza dei
suddetti obblighi e requisiti. 
  4. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 8, comma 14, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti richiede, alle imprese ferroviarie a cui ha  rilasciato  la
licenza, le informazioni necessarie  ai  fini  della  verifica  della
compatibilita' della copertura  assicurativa  in  loro  possesso.  In
assenza  di  tale  copertura   assicurativa,   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  previo  parere  dell'organismo  di
regolazione,  accerta  la  compatibilita'  di  eventuali  garanzie  a
condizioni di mercato in possesso delle  imprese  stesse  con  quanto
stabilito nel decreto di cui all'articolo 8,  comma  14.  Le  imprese
sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla  richiesta.  Delle
risultanze  di  tale  verifica  e'  data  comunicazione   all'Agenzia
ferroviaria europea, con le modalita' previste nel  regolamento  (UE)
2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo  17,  paragrafo  5,
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio.
Per le imprese ferroviarie dotate di licenza nazionale passeggeri  si
deroga a tale comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  revoca  la
licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il  suo
rilascio, mentre ne sospende  l'efficacia  quando  esiste  un  dubbio
fondato circa la loro  effettiva  sussistenza,  per  un  periodo  non
superiore  a  trenta  giorni,  per  l'effettuazione   dei   necessari
accertamenti. 
  6. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  qualora
constati che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte
di un'impresa ferroviaria cui l'autorita' di un altro Stato membro ha
rilasciato una licenza, dei requisiti previsti per il possesso  della
stessa dalla  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, ne informa immediatamente tale autorita'. 
  7.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   puo'
rilasciare una  licenza  temporanea  per  il  tempo  necessario  alla
riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore  al
periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di  rilascio,  purche'  non  sia
compromessa  la  sicurezza  del  servizio  di  trasporto,  quando  la
sospensione o la revoca della  licenza  sono  state  determinate  dal
mancato possesso dei requisiti di capacita' finanziaria. 
  8.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   puo'
sospendere la  licenza  o  richiedere  la  conferma  dell'istanza  di
rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attivita' per  oltre
sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza.
L'impresa ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'
lungo di sei mesi  per  l'inizio  dell'attivita',  in  considerazione
della specificita' dei  servizi  prestati.  La  proroga  puo'  essere
richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di licenza
o successivamente al rilascio della licenza  stessa.  In  entrambi  i
casi, la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata  con
gli elementi necessari alla valutazione delle cause  del  ritardo  di
inizio attivita'. 
  9. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio di  attivita'
superiori a due anni o proroghe successive, la  cui  somma  temporale
superi il periodo di due anni. Il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti puo',  inoltre,  sospendere  o  revocare  d'ufficio  la
licenza di quelle imprese ferroviarie che nei due anni di inattivita'
non abbiano mai presentato istanza per il rilascio del certificato di
sicurezza all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Tale
prolungata  inattivita'  od  assenza  di  attivazione  del   predetto
procedimento di certificazione costituisce mancanza dei requisiti  di
competenza professionale di cui all'articolo 8, comma 9. 
  10. Le imprese ferroviarie, durante il  periodo  di  proroga  o  di
sospensione dell'attivita', devono informare, in modo puntuale e  con
cadenza  semestrale,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento  delle
iniziative propedeutiche all'inizio di attivita', indicando eventuali
modifiche societarie ed eventuali criticita' sopravvenute, al fine di
consentire al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
valutare il rispetto della data prevista di inizio delle attivita'. 
  11. L'impresa ferroviaria e' tenuta a richiedere la conferma  della
licenza  nel  caso  in  cui  siano   sopravvenute   modifiche   della
configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in  particolare,  nei
casi  di  fusione,  incorporazione  o  acquisizione   del   controllo
societario da parte di un altro soggetto. L'impresa  ferroviaria  che
richiede la conferma puo'  continuare  l'attivita',  a  meno  che  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sospenda,   con
provvedimento motivato, l'efficacia della licenza gia' rilasciata, se
ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto. 
  12. Nei casi di cui al comma 11, il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti chiede evidenza,  altresi',  della  permanenza  delle
condizioni  per  il  rilascio  del  titolo  autorizzatorio   di   cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  con
particolare riferimento alla condizione di reciprocita',  qualora  si
tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  13. L'impresa ferroviaria, che intende estendere  o  modificare  in
modo rilevante la propria attivita', deve chiedere la revisione della
licenza. 
  14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' revocare
la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata  ad  una
procedura concorsuale  e  mancano  realistiche  possibilita'  di  una
soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo. 
  15. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
immediatamente all'Agenzia ferroviaria europea, all'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie  ed  al  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria i provvedimenti di revoca, sospensione o  modifica  delle
licenze adottati. L'Agenzia ferroviaria europea informa le  autorita'
preposte al rilascio delle licenze degli altri Stati membri.  Per  la
licenza  nazionale  passeggeri  si  deroga   a   tale   comunicazione
all'Agenzia ferroviaria europea. 
  16. Le imprese titolari di  licenza  sono  tenute  a  fornire,  con
cadenza annuale, i seguenti elementi informativi al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti: 
  a) bilanci consolidati dell'anno; 
  b) rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi prestati; 
  c) relazione contenente gli elementi di verifica del  controllo  di
qualita' attuato e  del  livello  di  soddisfazione  della  clientela
raggiunto nonche' i ritardi realizzati ed i rimborsi erogati. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il regolamento 2015/171 e' pubblicato nella G.U.U.E.  5
          febbraio 2015, n. L 29. 
              Per l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, si veda nelle note alle premesse. 
              Per l'art. 7 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  si
          veda nelle note alle premesse.