Art. 9
Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto
compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094
1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 2:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso i
contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i
viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono,
nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo, per
l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire
le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1º gennaio 2016.»;
3) il secondo periodo e' soppresso;
b) l'articolo 51 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016.
2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come
definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad
applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le
istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti
turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere
presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si
e' concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite
fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia
previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto
legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui
gestione liquidatoria e' assicurata dall'amministrazione competente.
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema
di ordinamento e mercato del turismo a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 50 (Assicurazione). - 1. L'organizzatore e
l'intermediario devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile a favore del
turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli
44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che,
per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono
all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di
insolvenza o fallimento dell'intermediario o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato
del turista. L'obbligo, per l'organizzatore e
l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le
garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio
2016.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono
costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a
provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione
di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al
comma 2. Le finalita' del presente comma possono essere
perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei
consorzi e nelle altre forme associative di imprese e
associazioni di categoria del settore assicurativo, anche
prevedendo forme di riassicurazione.
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il
prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si
stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le
condizioni di cui all' articolo 33 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo'
chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale,
delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle
persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente,
salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di
attivita' professionali, a rischi che avrebbero potuto
conoscere con l'uso della normale diligenza.
6. E' fatta salva la facolta' di stipulare anche altre
polizze assicurative di assistenza al turista.".
Il testo dell'articolo 51 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, abrogato dalla presente
legge a decorrere 1° gennaio 2016, cosi' recita:
"Art. 51 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo
nazionale di garanzia, per consentire, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,
nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1,
e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula
di contratti assicurativi in favore del fondo stesso.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al
comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la
prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del
fondo sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico.".