Art. 9 Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana 1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»; 3) il quarto comma e' abrogato; b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri. 2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»; c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».
Note all'art. 9: Il testo dell'articolo 2, secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze), e' cosi modificato dalla presente legge: «L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.». Il testo dell'articolo 2, terzo comma, della citata legge 3 marzo 1951, n. 178, e' cosi modificato dalla presente legge: «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati.». Il testo dell'articolo 2, quarto comma, della citata legge 3 marzo 1951, n. 178, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73. Alla citata legge 3 marzo 1951, n. 178, l'articolo 4, primo comma, e' cosi' modificato dalla presente legge: «Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.».