Art. 9 
 
 
                  Disposizioni concernenti l'Ordine 
                 al merito della Repubblica italiana 
 
  1. Alla legge 3 marzo 1951, n.  178,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al secondo comma, la parola: «sedici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano
in carica sei anni e non possono essere confermati»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis.  -  1.  Il  cancelliere  e  i  membri  del  Consiglio
dell'Ordine che superano la durata del  mandato  indicata  dal  terzo
comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti
di nomina dei nuovi membri. 
  2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e  dallo  statuto
dell'Ordine, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
ottobre 1952, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  29
novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»; 
    c) all'articolo 4, primo comma, le  parole:  «sentita  la  Giunta
dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti:  «sentito  il  Consiglio
dell'Ordine». 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'articolo 2, secondo comma, della legge  3
          marzo 1951, n.  178  (Istituzione  dell'Ordine  «Al  merito
          della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento  e
          dell'uso delle  onorificenze),  e'  cosi  modificato  dalla
          presente legge: 
              «L'Ordine e' retto  da  un  Consiglio  composto  di  un
          cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.». 
              Il testo dell'articolo 2,  terzo  comma,  della  citata
          legge 3 marzo  1951,  n.  178,  e'  cosi  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Il cancelliere e i membri del  Consiglio  dell'Ordine,
          nominati con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e  non
          possono essere confermati.». 
                
              Il testo dell'articolo 2, quarto  comma,  della  citata
          legge 3 marzo 1951, n. 178, abrogato dalla presente  legge,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73. 
              Alla citata legge 3 marzo 1951, n. 178,  l'articolo  4,
          primo comma, e' cosi' modificato dalla presente legge: 
              «Le  onorificenze  sono  conferite  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.».