Art. 9 Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli 1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza. 2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformita' dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.
Note all'art. 9: Per il regolamento (CE) n. 1907/2006, si veda nelle note alle premesse.