Art. 9 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) nel comma  1,  le  parole:  «nonche'  le  sovrimposte  e  le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da  uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio»,  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  sovrimposte  e  le  addizionali,  le  relative
sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio»; 
      2) nel comma 2, le parole: «relative alla  debenza  del  canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  previsto  dall'articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni, e del canone per lo scarico  e  la  depurazione  delle
acque reflue e per lo smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  nonche'  le
controversie» sono soppresse; 
    b) il comma 1 dell'articolo 4, e' sostituito dal seguente: «1. Le
commissioni   tributarie   provinciali   sono   competenti   per   le
controversie proposte nei  confronti  degli  enti  impositori,  degli
agenti della riscossione e dei  soggetti  iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che
hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e'  proposta
nei  confronti  di  articolazioni  dell'Agenzia  delle  Entrate,  con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con
il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  competente  la  commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio  al
quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»; 
    c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Le parti). - 1. Sono  parti  nel  processo  dinanzi  alle
commissioni tributarie oltre al  ricorrente,  l'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  di  cui  al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  gli   altri   enti
impositori,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o  non  hanno  emesso
l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle
entrate, con competenza su tutto o parte  del  territorio  nazionale,
individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio
al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»; 
    d) all'articolo 11: 
      1) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  L'ufficio
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
di cui  al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  nonche'
dell'agente della riscossione,  nei  cui  confronti  e'  proposto  il
ricorso,  sta  in  giudizio  direttamente  o  mediante  la  struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio  direttamente
le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici   giudiziari   per   il
contenzioso in materia di contributo unificato.»; 
      2) il comma 3-bis e' soppresso. 
    e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti,  diverse  dagli  enti
impositori, dagli agenti della riscossione e  dai  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, devono essere assistite in  giudizio  da  un  difensore
abilitato. 
  2. Per le controversie di valore  fino  a  tremila  euro  le  parti
possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore  della
lite si intende l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e
delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;  in  caso  di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il
valore e' costituito dalla somma di queste. 
  3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei  relativi
albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: 
    a) gli avvocati; 
    b) i soggetti iscritti nella Sezione A  commercialisti  dell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    c) i consulenti del lavoro; 
    d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre  1993  nei
ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi,  in
possesso di diploma di laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
commercio o equipollenti o di  diploma  di  ragioniere  limitatamente
alle materie concernenti le imposte di registro,  di  successione,  i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 
    f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,
risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo
30, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636; 
    g) i dipendenti delle associazioni delle categorie  rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (C.N.E.L.)  e  i
dipendenti  delle  imprese,  o  delle  loro  controllate   ai   sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  primo  comma,  numero  1),
limitatamente   alle   controversie   nelle   quali    sono    parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o  loro  controllate,  in
possesso del diploma di laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; 
    h) i dipendenti dei centri di assistenza  fiscale  (CAF)  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti,  o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei  propri  assistiti  originate  da
adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. 
  4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f),  g)
ed h),  e'  tenuto  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che vi provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministero
della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
tenuta dell'elenco, nonche'  i  casi  di  incompatibilita',  diniego,
sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base  dei  principi
contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Per le controversie  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  primo
periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei
relativi albi professionali: 
    a) gli ingegneri; 
    b) gli architetti; 
    c) i geometri; 
    d) i periti industriali; 
    e) i dottori agronomi e forestali; 
    f) gli agrotecnici; 
    g) i periti agrari. 
  6. Per le controversie relative  ai  tributi  doganali  sono  anche
abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali  iscritti
nell'apposito albo. 
  7. Ai difensori di cui ai commi da 1  a  6  deve  essere  conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata  autenticata  od
anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso  la
sottoscrizione autografa  e'  certificata  dallo  stesso  incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e  se
ne da' atto a verbale. 
  8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere  assistite
dall'Avvocatura dello Stato. 
  9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5  e
6  possono  stare  in  giudizio  personalmente,  ferme  restando   le
limitazioni all'oggetto della loro attivita'  previste  nei  medesimi
commi. 
  10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile  ed  i
relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o
della sezione o dal collegio.»; 
    f) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese
di giudizio possono essere compensate  in  tutto  o  in  parte  dalla
commissione tributaria soltanto in caso di  soccombenza  reciproca  o
qualora sussistano gravi ed eccezionali  ragioni  che  devono  essere
espressamente motivate. 
  2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  96,  commi
primo e terzo, del codice di procedura civile. 
  2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al  contributo
unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e
gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e  l'imposta
sul valore aggiunto, se dovuti. 
  2-quater. Con l'ordinanza che decide  sulle  istanze  cautelari  la
commissione provvede sulle spese della relativa  fase.  La  pronuncia
sulle spese  conserva  efficacia  anche  dopo  il  provvedimento  che
definisce il  giudizio,  salvo  diversa  statuizione  espressa  nella
sentenza di merito. 
  2-quinquies. I compensi  agli  incaricati  dell'assistenza  tecnica
sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti  per  le  singole
categorie  professionali.  Agli  iscritti  negli   elenchi   di   cui
all'articolo 12, comma 4, si applicano i  parametri  previsti  per  i
dottori commercialisti e gli esperti contabili. 
  2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore   dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione  e  dei  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, se assistiti da  propri  funzionari,  si  applicano  le
disposizioni  per  la  liquidazione  del  compenso   spettante   agli
avvocati,  con  la  riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo
complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante  iscrizione
a ruolo a titolo definitivo dopo  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza. 
  2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis  le  spese
di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate  del  50  per  cento  a
titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. 
  2-octies. Qualora una delle  parti  abbia  formulato  una  proposta
conciliativa,  non  accettata  dall'altra  parte  senza  giustificato
motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il
riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della
proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese
si  intendono  compensate,  salvo  che  le   parti   stesse   abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»; 
    g) all'articolo 16: 
      1) nel comma 1, secondo periodo, le  parole:  «all'ufficio  del
Ministero delle finanze ed all'ente locale»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) nel comma 4,  le  parole:  «L'Ufficio  del  Ministero  delle
finanze e l'ente locale», sono sostituite dalle seguenti:  «Gli  enti
impositori, gli  agenti  della  riscossione  e  i  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446,»; 
    h) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica).  -
1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante  l'utilizzo  della
posta elettronica certificata, ai sensi  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni.  Tra  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto  legislativo  n.  82
del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del  difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei
procedimenti nei quali la parte sta in giudizio  personalmente  e  il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata non  risulta  dai
pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al
quale vuol ricevere le comunicazioni. 
  2.  In  caso  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del  messaggio  di
posta elettronica certificata per cause imputabili  al  destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria. 
  3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la  competente
Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo  le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre  2013,  n.  163,  e  dei  successivi  decreti  di
attuazione. 
  4. L'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
valevole per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  equivale  alla
comunicazione del domicilio eletto.»; 
    i) all'articolo 17 il comma 3-bis e' abrogato; 
    l) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le controversie
di valore non superiore a ventimila euro, il  ricorso  produce  anche
gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione
con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore  di  cui
al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 12, comma 2. Le controversie di  valore  indeterminabile
non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui  all'articolo  2,
comma 2, primo periodo. 
  2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine  di
novanta giorni dalla data di notifica, entro  il  quale  deve  essere
conclusa la procedura di cui al  presente  articolo.  Si  applica  la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 
  3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente
decorre dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2.  Se  la
Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data  anteriore
rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 
  4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame  del
reclamo e della proposta di mediazione  mediante  apposite  strutture
diverse ed autonome da quelle che  curano  l'istruttoria  degli  atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui  al
periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la   propria
struttura organizzativa. 
  5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il  reclamo  o
l'eventuale proposta di mediazione,  formula  d'ufficio  una  propria
proposta avuto  riguardo  all'eventuale  incertezza  delle  questioni
controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al  principio
di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del  procedimento
rileva anche per i contributi previdenziali e  assistenziali  la  cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. 
  6. Nelle controversie aventi ad oggetto un  atto  impositivo  o  di
riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro  il
termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra
le parti,  delle  somme  dovute  ovvero  della  prima  rata.  Per  il
versamento delle somme dovute si  applicano  le  disposizioni,  anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle  controversie
aventi  per  oggetto  la  restituzione  di  somme  la  mediazione  si
perfeziona con  la  sottoscrizione  di  un  accordo  nel  quale  sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalita'  di  pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme  dovute  al
contribuente. 
  7.  Le  sanzioni  amministrative  si  applicano  nella  misura  del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.  Sulle  somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali  non  si
applicano sanzioni e interessi. 
  8. La riscossione  e  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 2, fermo restando  che  in  caso  di  mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli  interessi  previsti
dalle singole leggi d'imposta. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  agli  agenti  della  riscossione  ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  10. Il presente articolo non si applica alle  controversie  di  cui
all'articolo 47-bis.»; 
    m) all'articolo 18: 
      1) nel comma 2, lettera c)  le  parole:  «del  Ministero  delle
finanze o dell'ente locale  o  del  concessionario  del  servizio  di
riscossione» sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  ricorso  deve
essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: 
        a)  della  categoria  di  cui  all'articolo  12  alla   quale
appartiene il difensore; 
        b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che
il ricorso non sia sottoscritto personalmente; 
        c)  dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   del
difensore.»; 
    n) al comma  1,  dell'articolo  23,  le  parole:  «L'Ufficio  del
Ministero delle  finanze,  l'ente  locale  o  il  concessionario  del
servizio di riscossione», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'ente
impositore,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446»; 
    o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono  aggiunti  i  seguenti:
«1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo
in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione  tributaria
deve risolvere una controversia  dalla  cui  definizione  dipende  la
decisione della causa. 
  1-ter. Il processo tributario e'  altresi'  sospeso,  su  richiesta
conforme delle parti, nel caso in  cui  sia  iniziata  una  procedura
amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per  evitare  le
doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in  cui  sia
iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.»; 
    p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo,  le  parole:  «,che
costituisce titolo esecutivo» sono soppresse; 
    q) all'articolo 46: 
      1) nel  comma  2,  le  parole:  «,  salvo  quanto  diversamente
disposto da singole norme di legge», sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Nei  casi  di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge  le  spese
del  giudizio  estinto  restano  a  carico  della  parte  che  le  ha
anticipate.»; 
    r) all'articolo 47: 
      1) nel comma  3,  le  parole:  «con  lo  stesso  decreto,  puo'
motivatamente  disporre»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «puo'
disporre con decreto motivato»; 
      2) nel comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente  comunicato
alle parti in udienza.»; 
      3) nel comma 5, il periodo da: «di idonea garanzia» a «indicati
nel provvedimento.» e' sostituito dal seguente:  «della  garanzia  di
cui all'articolo 69, comma 2.»; 
      4) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Durante il
periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al  tasso
previsto per la sospensione amministrativa.»; 
    s) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1.  Se  in  pendenza  del
giudizio le parti raggiungono  un  accordo  conciliativo,  presentano
istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori  per  la
definizione totale o parziale della controversia. 
  2. Se la data di  trattazione  e'  gia'  fissata  e  sussistono  le
condizioni di ammissibilita', la commissione  pronuncia  sentenza  di
cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e'
parziale,  la  commissione  dichiara  con  ordinanza  la   cessazione
parziale della  materia  del  contendere  e  procede  alla  ulteriore
trattazione della causa. 
  3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede  con  decreto
il presidente della sezione. 
  4.  La  conciliazione   si   perfeziona   con   la   sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel  quale  sono  indicate  le  somme
dovute  con  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento.   L'accordo
costituisce titolo per la riscossione  delle  somme  dovute  all'ente
impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.»; 
    t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte  entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo'  presentare  istanza
per la conciliazione totale o parziale della controversia. 
  2. All'udienza la  commissione,  se  sussistono  le  condizioni  di
ammissibilita',  invita  le  parti   alla   conciliazione   rinviando
eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento
dell'accordo conciliativo. 
  3. La conciliazione si perfeziona con  la  redazione  del  processo
verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i  termini  e  le
modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento
delle somme dovute al contribuente. 
  4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione  del  giudizio
per cessazione della materia del contendere. 
   Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). - 1.  Le
sanzioni amministrative si applicano nella misura  del  quaranta  per
cento del minimo previsto dalla legge,  in  caso  di  perfezionamento
della conciliazione nel corso del primo grado  di  giudizio  e  nella
misura del cinquanta per cento del minimo previsto  dalla  legge,  in
caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio. 
  2.  Il  versamento  delle  somme  dovute   ovvero,   in   caso   di
rateizzazione, della prima rata deve essere  effettuato  entro  venti
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di  cui
all'articolo  48  o  di  redazione  del  processo  verbale   di   cui
all'articolo 48-bis. 
  3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di  una  delle
rate, compresa la prima, entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva, il competente ufficio  provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471,  aumentata  della  meta'  e  applicata  sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
  4. Per il versamento rateale delle somme dovute  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste per  l'accertamento  con
adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218.»; 
    u) all'articolo 49, comma 1, le parole: «escluso l'articolo  337»
sono soppresse; 
    v) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  52  (Giudice  competente  e  provvedimenti   sull'esecuzione
provvisoria  in  appello).  -  1.  La  sentenza   della   commissione
provinciale  puo'  essere  appellata   alla   commissione   regionale
competente a norma dell'articolo 4, comma 2. 
  2.  L'appellante  puo'  chiedere  alla  commissione  regionale   di
sospendere  in  tutto  o  in  parte  l'esecutivita'  della   sentenza
impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo'
comunque chiedere la  sospensione  dell'esecuzione  dell'atto  se  da
questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile. 
  3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 
  4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del  merito,  puo'  disporre  con  decreto  motivato  la  sospensione
dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. 
  5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e  delibato
il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 
  6. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica  la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.»; 
    z) all'articolo 62: 
      1) nel primo comma, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle
seguenti: «primo comma»; 
      2)  dopo  il  comma  2  e'  inserito   il   seguente:   «2-bis.
Sull'accordo delle parti la  sentenza  della  commissione  tributaria
provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a  norma
dell'articolo 360,  primo  comma,  n.  3,  del  codice  di  procedura
civile.»; 
  aa) dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: 
  «Art.  62-bis  (Provvedimenti  sull'esecuzione  provvisoria   della
sentenza impugnata per cassazione). - 1. La  parte  che  ha  proposto
ricorso  per  cassazione  puo'  chiedere  alla  commissione  che   ha
pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in  parte
l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave  e  irreparabile.
Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione
dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile. 
  2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 
  3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo'  disporre  con
decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino
alla pronuncia del collegio. 
  4. Il collegio, sentite le parti in camera di  consiglio,  provvede
con ordinanza motivata non impugnabile. 
  5. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis. 
  6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di  cui  al
comma 1 se la parte istante  non  dimostra  di  avere  depositato  il
ricorso per cassazione contro la sentenza.»; 
    bb)  all'articolo  63,  comma  1,  le  parole:  «un  anno»   sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»; 
    cc) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o  in  unico  grado  dalle
commissioni   tributarie   possono   essere   impugnate   ai    sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.»; 
    dd) all'articolo 65 dopo il  comma  3  e'  aggiunto  in  fine  il
seguente: «3-bis. Le parti  possono  proporre  istanze  cautelari  ai
sensi  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   52,   in   quanto
compatibili.»; 
    ee) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: 
  «Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria).  -  1.  Le  sentenze  emesse
dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo  quanto  previsto
dal presente capo.»; 
    ff) all'articolo 68: 
      1) nel comma 1, dopo la lettera c), e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio  di  primo
grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento  con
rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso  di  mancata
riassunzione.» e nell'ultimo periodo del medesimo comma,  le  parole:
«a), b) e c)» sono soppresse; 
      2) nel comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
caso  di  mancata  esecuzione  del  rimborso  il  contribuente   puo'
richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70  alla  commissione
tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente  nei  gradi
successivi, alla commissione tributaria regionale.»; 
    gg) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 69 (Esecuzione delle  sentenze  di  condanna  in  favore  del
contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme  in
favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso  gli  atti
relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2,
sono  immediatamente  esecutive.  Tuttavia  il  pagamento  di   somme
dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite,
puo'  essere  subordinato  dal  giudice,  anche  tenuto  conto  delle
condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione  di  idonea
garanzia. 
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla  base  di  quanto
previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua  durata  nonche'  il
termine entro il quale puo' essere escussa,  a  seguito  dell'inerzia
del contribuente in ordine alla restituzione  delle  somme  garantite
protrattasi per un periodo di tre mesi. 
  3. I costi della garanzia,  anticipati  dal  contribuente,  sono  a
carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. 
  4. Il pagamento delle somme dovute a seguito  della  sentenza  deve
essere eseguito entro novanta giorni dalla sua  notificazione  ovvero
dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. 
  5. In caso di mancata esecuzione  della  sentenza  il  contribuente
puo'  richiedere  l'ottemperanza  a  norma  dell'articolo   70   alla
commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente
nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»; 
    hh) l'articolo 69-bis e' abrogato; 
    ii) all'articolo 70: 
      1) nel comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto  dalle  norme
del  codice  di  procedura  civile  per  l'esecuzione  forzata  della
sentenza  di  condanna  costituente  titolo  esecutivo,   la»,   sono
sostituite dalla seguente «La»; 
      2) nel comma 2, le parole: «dall'ufficio  del  Ministero  delle
finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico  della»,  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «a   carico   dell'ente   impositore,
dell'agente della riscossione o del soggetto  iscritto  nell'albo  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
degli obblighi derivanti dalla»; 
      3) nel comma 4, le parole:  «all'ufficio  del  Ministero  delle
finanze o all'ente locale obbligato», sono sostituite dalle seguenti:
«ai soggetti di cui al comma 2 obbligati»; 
      4) nei commi 5 e 7, le parole: «del Ministero delle  finanze  o
l'ente locale», sono soppresse;  inoltre,  sempre  nel  comma  7,  al
secondo periodo, le parole: «della legge 8 luglio  1980,  n.  319,  e
successive modificazioni  e  integrazioni.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «del  Titolo  VII  del  Capo  IV  del  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115.»; 
      5) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:  «10-bis.  Per  il
pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque  per
il pagamento delle spese di giudizio,  il  ricorso  e'  deciso  dalla
Commissione in composizione monocratica.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo vigente dell'articolo 2,  commi  1  e  2,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria) 
              1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte  le
          controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni  genere  e
          specie  comunque  denominati,  compresi  quelli  regionali,
          provinciali e comunali e  il  contributo  per  il  Servizio
          sanitario nazionale, le sovrimposte e  le  addizionali,  le
          relative  sanzioni  nonche'  gli  interessi  e  ogni  altro
          accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione  tributaria
          soltanto  le  controversie  riguardanti  gli   atti   della
          esecuzione  forzata  tributaria  successivi  alla  notifica
          della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
          cui  all'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  per  le   quali
          continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica. 
              2. Appartengono altresi' alla giurisdizione  tributaria
          le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
          l'intestazione, la delimitazione, la figura,  l'estensione,
          il classamento dei terreni e  la  ripartizione  dell'estimo
          fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una  stessa
          particella,  nonche'   le   controversie   concernenti   la
          consistenza,   il   classamento   delle   singole    unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
          le controversie attinenti l'imposta o  il  canone  comunale
          sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. 
              3. Il giudice tributario  risolve  in  via  incidentale
          ogni  questione  da  cui   dipende   la   decisione   delle
          controversie rientranti nella propria giurisdizione,  fatta
          eccezione per le questioni in materia di querela di falso e
          sullo stato o la capacita'  delle  persone,  diversa  dalla
          capacita' di stare in giudizio.". 
              Il  testo   vigente   dell'articolo   4   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 4. (Competenza per territorio) 
              1.   Le   commissioni   tributarie   provinciali   sono
          competenti per le controversie proposte nei confronti degli
          enti impositori,  degli  agenti  della  riscossione  e  dei
          soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  che  hanno
          sede nella  loro  circoscrizione.  Se  la  controversia  e'
          proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia  delle
          Entrate, con competenza su tutto  o  parte  del  territorio
          nazionale,    individuate    con    il    regolamento    di
          amministrazione  di  cui  all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  e'  competente  la
          commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione
          ha sede l'ufficio al quale  spettano  le  attribuzioni  sul
          rapporto controverso. 
              2. Le commissioni tributarie regionali sono  competenti
          per le impugnazioni avverso le decisioni delle  commissioni
          tributarie  provinciali,  che   hanno   sede   nella   loro
          circoscrizione.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   11   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 11. (Capacita' di stare in giudizio) 
              "1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3
          possono  stare  in  giudizio  anche  mediante   procuratore
          generale o speciale. La procura speciale, se  conferita  al
          coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli
          fini  della  partecipazione  all'udienza   pubblica,   puo'
          risultare anche da scrittura privata non autenticata. 
              2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli di cui al  decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.   300   nonche'   dell'agente   della
          riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso,  sta
          in  giudizio   direttamente   o   mediante   la   struttura
          territoriale sovraordinata.  Stanno  altresi'  in  giudizio
          direttamente  le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici
          giudiziari per il  contenzioso  in  materia  di  contributo
          unificato. 
              3. L'ente locale  nei  cui  confronti  e'  proposto  il
          ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il  dirigente
          dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi  di
          figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione
          organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. 
              3-bis. (Soppresso).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   15   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 15. (Spese del giudizio) 
              1. La parte soccombente e' condannata a  rimborsare  le
          spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 
              2. Le spese di giudizio possono  essere  compensate  in
          tutto o in parte dalla commissione tributaria  soltanto  in
          caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed
          eccezionali  ragioni  che   devono   essere   espressamente
          motivate. 
              2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. 
              2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al
          contributo  unificato,  gli  onorari  e   i   diritti   del
          difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre
          il  contributo  previdenziale  e   l'imposta   sul   valore
          aggiunto, se dovuti. 
              2-quater. Con  l'ordinanza  che  decide  sulle  istanze
          cautelari  la  commissione  provvede  sulle   spese   della
          relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva  efficacia
          anche dopo il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio,
          salvo  diversa  statuizione  espressa  nella  sentenza   di
          merito. 
              2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza
          tecnica sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti
          per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli
          elenchi di cui all'articolo 12, comma  4,  si  applicano  i
          parametri previsti  per  i  dottori  commercialisti  e  gli
          esperti contabili. 
              2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore
          dell'ente impositore, dell'agente della riscossione  e  dei
          soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se  assistiti
          da propri funzionari, si applicano le disposizioni  per  la
          liquidazione del compenso spettante agli avvocati,  con  la
          riduzione del venti per cento dell'importo complessivo  ivi
          previsto. La  riscossione  avviene  mediante  iscrizione  a
          ruolo a titolo definitivo dopo il  passaggio  in  giudicato
          della sentenza. 
              2-septies.  Nelle  controversie  di  cui   all'articolo
          17-bis le  spese  di  giudizio  di  cui  al  comma  1  sono
          maggiorate del 50 per cento  a  titolo  di  rimborso  delle
          maggiori spese del procedimento. 
              2-octies. Qualora una delle parti abbia  formulato  una
          proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza
          giustificato motivo, restano a carico  di  quest'ultima  le
          spese del processo ove il riconoscimento delle sue  pretese
          risulti inferiore  al  contenuto  della  proposta  ad  essa
          effettuata. Se e' intervenuta  conciliazione  le  spese  si
          intendono compensate, salvo che  le  parti  stesse  abbiano
          diversamente   convenuto   nel    processo    verbale    di
          conciliazione". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   16   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni) 
              1. Le comunicazioni sono fatte  mediante  avviso  della
          segreteria della  commissione  tributaria  consegnato  alle
          parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
          a  mezzo  del  servizio  postale  in  plico   senza   busta
          raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non  sono
          apposti segni o indicazioni dai quali  possa  desumersi  il
          contenuto   dell'avviso.   Le   comunicazioni   agli   enti
          impositori, agli agenti della riscossione  ed  ai  soggetti
          iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere  fatte
          mediante trasmissione di elenco in duplice  esemplare,  uno
          dei  quali,  immediatamente  datato  e   sottoscritto   per
          ricevuta, e' restituito alla segreteria  della  commissione
          tributaria.  La  segreteria  puo'   anche   richiedere   la
          notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
          o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 
              1.bis. (Abrogato). 
              2. Le notificazioni sono fatte secondo le  norme  degli
          articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo  quanto  disposto
          dall' art. 17. 
              3.  Le  notificazioni  possono   essere   fatte   anche
          direttamente  a  mezzo  del   servizio   postale   mediante
          spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato  con
          avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero  delle  finanze
          ed   all'   ente   locale   mediante   consegna   dell'atto
          all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
              4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione  e
          i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  provvedono
          alle notificazioni anche a mezzo del messo  comunale  o  di
          messo  autorizzato  dall'amministrazione  finanziaria,  con
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 17. (Luogo delle comunicazioni e notificazioni) 
              1. Le comunicazioni  e  le  notificazioni  sono  fatte,
          salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto  o,
          in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata  dalla
          parte all' atto della  sua  costituzione  in  giudizio.  Le
          variazioni del domicilio o della  residenza  o  della  sede
          hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in  cui
          sia stata notificata alla segreteria  della  commissione  e
          alle parti costituite la denuncia di variazione. 
              2.  L'indicazione  della  residenza  o  della  sede   e
          l'elezione  del  domicilio  hanno  effetto  anche   per   i
          successivi gradi del processo. 
              3.  Se   mancano   l'elezione   di   domicilio   o   la
          dichiarazione della residenza o della sede  nel  territorio
          dello Stato  o  se  per  la  loro  assoluta  incertezza  la
          notificazione  o  la  comunicazione  degli  atti   non   e'
          possibile, questi sono comunicati o  notificati  presso  la
          segreteria della commissione (48). 
              3-bis. (Abrogato).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   18   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 18. (Il ricorso) 
              1.  Il  processo  e'  introdotto   con   ricorso   alla
          commissione tributaria provinciale. 
              2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: 
              a) della commissione tributaria cui e' diretto; 
              b) del ricorrente  e  del  suo  legale  rappresentante,
          della relativa residenza o  sede  legale  o  del  domicilio
          eventualmente eletto nel territorio  dello  Stato,  nonche'
          del codice fiscale e dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata; 
              c)  dell'ufficio  nei  cui  confronti  il  ricorso   e'
          proposto; 
              d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; 
              e) dei motivi. 
              3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore  e
          contenere l'indicazione: 
              a) della categoria di cui all'articolo  12  alla  quale
          appartiene il difensore; 
              b) dell'incarico a norma  dell'articolo  12,  comma  7,
          salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; 
              c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata  del
          difensore."; 
              4.  Il  ricorso  e'  inammissibile  se   manca   o   e'
          assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
          2, ad eccezione di quella  relativa  al  codice  fiscale  e
          all'indirizzo di posta elettronica certificata,  o  non  e'
          sottoscritta a norma del comma precedente". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   23   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  23.  (Costituzione  in  giudizio   della   parte
          resistente) 
              1. L'ente impositore, l'agente della riscossione  ed  i
          soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del
          decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  nei  cui
          confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono  in
          giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso
          e' stato notificato, consegnato  o  ricevuto  a  mezzo  del
          servizio postale. 
              2. La costituzione  della  parte  resistente  e'  fatta
          mediante deposito presso la  segreteria  della  commissione
          adita del proprio fascicolo contenente  le  controdeduzioni
          in tante copie  quante  sono  le  parti  in  giudizio  e  i
          documenti offerti in comunicazione. 
              3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone  le
          sue difese  prendendo  posizione  sui  motivi  dedotti  dal
          ricorrente e  indica  le  prove  di  cui  intende  valersi,
          proponendo altresi' le eccezioni processuali  e  di  merito
          che non siano rilevabili d'  ufficio  e  instando,  se  del
          caso, per la chiamata di terzi in causa". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   39   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 39. (Sospensione del processo) 
              1. Il processo e' sospeso quando e' presentata  querela
          di falso o deve essere  decisa  in  via  pregiudiziale  una
          questione sullo stato o la capacita' delle  persone,  salvo
          che si tratti della capacita' di stare in giudizio 
              1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione
          del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o  altra
          commissione  tributaria  deve  risolvere  una  controversia
          dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 
              1-ter. Il processo tributario e' altresi'  sospeso,  su
          richiesta  conforme  delle  parti,  nel  caso  in  cui  sia
          iniziata  una   procedura   amichevole   ai   sensi   delle
          Convenzioni   internazionali   per   evitare   le    doppie
          imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel  caso  in  cui
          sia  iniziata  una  procedura  amichevole  ai  sensi  della
          Convenzione   relativa   all'eliminazione   delle    doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.". 
              Il testo vigente dell'articolo 44, comma 2, del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 44. (Estinzione  del  processo  per  rinuncia  al
          ricorso) 
              (Omissis). 
              2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le  spese
          alle  altre  parti  salvo  diverso  accordo  fra  loro.  La
          liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o  dalla
          commissione con ordinanza non impugnabile. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   46   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 46. (Estinzione del giudizio per cessazione della
          materia del contendere) 
              1. Il giudizio si estingue, in tutto o  in  parte,  nei
          casi di  definizione  delle  pendenze  tributarie  previsti
          dalla legge e  in  ogni  altro  caso  di  cessazione  della
          materia del contendere. 
              2.  La  cessazione  della  materia  del  contendere  e'
          dichiarata con decreto del presidente o con sentenza  della
          commissione. Il provvedimento presidenziale e'  reclamabile
          a norma dell'art. 28. 
              3. Nei casi di definizione  delle  pendenze  tributarie
          previsti dalla legge le spese del giudizio estinto  restano
          a carico della parte che le ha anticipate.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   47   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 47. (Sospensione dell' atto impugnato) 
              1.  Il  ricorrente,   se   dall'atto   impugnato   puo'
          derivargli un danno grave ed  irreparabile,  puo'  chiedere
          alla  commissione  provinciale  competente  la  sospensione
          dell' esecuzione dell' atto  stesso  con  istanza  motivata
          proposta nel ricorso o con atto  separato  notificata  alle
          altre parti e depositato in  segreteria  sempre  che  siano
          osservate le disposizioni di cui all' art. 22. 
              2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
          istanza di sospensione per la  prima  camera  di  consiglio
          utile disponendo che ne sia data comunicazione  alle  parti
          almeno dieci giorni liberi prima. 
              3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
          delibazione del merito, puo' disporre con decreto  motivato
          la  provvisoria  sospensione  dell'esecuzione   fino   alla
          pronuncia del collegio. 
              4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
          e delibato il merito, provvede con ordinanza  motivata  non
          impugnabile.  Il  dispositivo  dell'ordinanza  deve  essere
          immediatamente comunicato alle parti in udienza. 
              5.  La  sospensione  puo'  anche  essere   parziale   e
          subordinata  alla  prestazione  della   garanzia   di   cui
          all'articolo 69, comma 2. 
              5-bis.  L'istanza  di  sospensione  e'   decisa   entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione   della
          stessa. 
              6. Nei  casi  di  sospensione  dell'atto  impugnato  la
          trattazione della  controversia  deve  essere  fissata  non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia . 
              7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data  di
          pubblicazione della sentenza di primo grado. 
              8.  In  caso  di   mutamento   delle   circostanze   la
          commissione su istanza motivata di parte  puo'  revocare  o
          modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
          osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi  1,
          2 e 4. 
              8-bis. Durante il periodo di sospensione  cautelare  si
          applicano  gli  interessi  al   tasso   previsto   per   la
          sospensione amministrativa.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   49   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 49. (Disposizioni generali applicabili) 
              1. Alle impugnazioni delle sentenze  delle  commissioni
          tributarie si applicano le  disposizioni  del  titolo  III,
          capo I, del libro II  del  c.p.c.,  e  fatto  salvo  quanto
          disposto nel presente decreto.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   62   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 62. (Norme applicabili) 
              1. Avverso la  sentenza  della  commissione  tributaria
          regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i
          motivi di cui ai numeri da 1 a  5  dell'  art.  360,  primo
          comma , del c.p.c.. 
              2.  Al  ricorso   per   cassazione   ed   al   relativo
          procedimento si applicano le norme dettate  dal  c.p.c.  in
          quanto compatibili con quelle del presente decreto. 
              2-bis.  Sull'accordo  delle  parti  la  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale  puo'  essere  impugnata
          con ricorso per cassazione a  norma  dell'art.  360,  primo
          comma, n. 3, del codice di procedura civile". 
              Il testo vigente dell'articolo  63,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 63. (Giudizio di rinvio) 
              1. Quando la Corte di cassazione rinvia la  causa  alla
          commissione   tributaria   provinciale   o   regionale   la
          riassunzione deve essere fatta nei confronti  di  tutte  le
          parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi
          dalla   pubblicazione   della    sentenza    nelle    forme
          rispettivamente previste  per  i  giudizi  di  primo  e  di
          secondo grado in quanto applicabili. 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente dell'articolo  64,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 64. (Sentenze revocabili e motivi di revocazione) 
              1. Le sentenze pronunciate  in  grado  d'appello  o  in
          unico grado dalle  commissioni  tributarie  possono  essere
          impugnate  ai  sensi  dell'articolo  395  del   codice   di
          procedura civile. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   65   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 65. (Proposizione della impugnazione) 
              1.  Competente  per  la  revocazione   e'   la   stessa
          commissione  tributaria  che  ha  pronunciato  la  sentenza
          impugnata. 
              2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere
          gli  elementi  previsti  dall'  art.  53,  comma  1,  e  la
          specifica indicazione del motivo  di  revocazione  e  della
          prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395
          del c.p.c.  nonche'  del  giorno  della  scoperta  o  della
          falsita' dichiarata o del recupero del documento. La  prova
          della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del
          giudice deve essere data  mediante  la  sua  produzione  in
          copia autentica. 
              3. Il ricorso per revocazione e' proposto e  depositato
          a norma dell'art. 53, comma 2. 
              3-bis. Le parti possono proporre istanze  cautelari  ai
          sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in  quanto
          compatibili". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   68   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  68.  (Pagamento  del  tributo  in  pendenza  del
          processo) 
              1. Anche in deroga  a  quanto  previsto  nelle  singole
          leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione
          frazionata del tributo oggetto  di  giudizio  davanti  alle
          commissioni, il tributo, con i relativi interessi  previsti
          dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 
              a) per i due terzi, dopo la sentenza della  commissione
          tributaria provinciale che respinge il ricorso; 
              - b) per l'ammontare risultante  dalla  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre  i
          due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
              c) per il residuo ammontare determinato nella  sentenza
          della commissione tributaria regionale. 
              c-bis.  per  l'ammontare  dovuto  nella  pendenza   del
          giudizio di primo grado dopo la  sentenza  della  Corte  di
          Cassazione  di  annullamento  con  rinvio  e  per  l'intero
          importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. 
              Per le ipotesi indicate nelle  precedenti  lettere  gli
          importi da versare vanno in ogni caso diminuiti  di  quanto
          gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della commissione tributaria provinciale,  con  i  relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
          del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
          a  norma  dell'articolo  70  alla  commissione   tributaria
          provinciale ovvero, se il giudizio e'  pendente  nei  gradi
          successivi, alla commissione tributaria regionale. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l' ultima sentenza non impugnata  o  impugnabile  solo
          con ricorso in cassazione. 
              3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle
          risorse  proprie  tradizionali  di  cui   all'articolo   2,
          paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione  2007/436/CE,
          Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto   riscossa   all'importazione   resta
          disciplinato  dal  regolamento   (CEE)   n.   2913/92   del
          Consiglio,  del  12  ottobre  1992,  come   riformato   dal
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle  altre  disposizioni
          dell'Unione europea in materia. ". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   70   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 70. (Giudizio di ottemperanza) 
              1. La  parte  che  vi  ha  interesse,  puo'  richiedere
          l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della
          commissione  tributaria  passata  in   giudicato   mediante
          ricorso da depositare in doppio originale  alla  segreteria
          della  commissione  tributaria  provinciale,   qualora   la
          sentenza  passata  in   giudicato   sia   stata   da   essa
          pronunciata, e in ogni altro  caso  alla  segreteria  della
          commissione tributaria regionale. 
              2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza  del
          termine  entro  il  quale   e'   prescritto   dalla   legge
          l'adempimento a carico  dell'ente  impositore,  dell'agente
          della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, degli  obblighi  derivanti  dalla  sentenza  o,  in
          mancanza di tale termine, dopo  trenta  giorni  dalla  loro
          messa in mora a mezzo di ufficiale  giudiziario  e  fino  a
          quando l'obbligo non sia estinto. 
              3.  Il  ricorso   indirizzato   al   presidente   della
          commissione deve  contenere  la  sommaria  esposizione  dei
          fatti che ne giustificano la proposizione  con  la  precisa
          indicazione, a pena  di  inammissibilita',  della  sentenza
          passata in giudicato di cui si chiede  l'ottemperanza,  che
          deve essere prodotta in copia unitamente all'  originale  o
          copia autentica dell' atto di messa in  mora  notificato  a
          norma del comma precedente, se necessario. 
              4. Uno dei due originali del ricorso  e'  comunicato  a
          cura della segreteria della commissione ai soggetti di  cui
          al comma 2 obbligati a provvedere. 
              5. Entro venti  giorni  dalla  comunicazione  l'ufficio
          puo' trasmettere le proprie osservazioni  alla  commissione
          tributaria, allegando  la  documentazione  dell'  eventuale
          adempimento. 
              6. Il presidente della commissione tributaria,  scaduto
          il termine di cui al comma precedente, assegna  il  ricorso
          alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il  presidente
          della sezione  fissa  il  giorno  per  la  trattazione  del
          ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal
          deposito del ricorso e ne  viene  data  comunicazione  alle
          parti  almeno  dieci  giorni  liberi  prima  a  cura  della
          segreteria. 
              7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio  ed
          acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza
          i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in  luogo
          dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme  amministrative
          per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli  obblighi
          risultanti espressamente dal dispositivo della  sentenza  e
          tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo
          ritiene opportuno, puo' delegare un  proprio  componente  o
          nominare un commissario al quale fissa un  termine  congruo
          per i necessari  provvedimenti  attuativi  e  determina  il
          compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo
          VII  del  Capo  IV  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
              8. Il collegio, eseguiti  i  provvedimenti  di  cui  al
          comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti
          dal  componente  delegato  o  dal   commissario   nominato,
          dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 
              9. Tutti i provvedimenti di cui  al  presente  articolo
          sono immediatamente esecutivi. 
              10. Contro la sentenza di cui al  comma  7  e'  ammesso
          soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme
          sul procedimento. 
              10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo  fino  a
          ventimila euro e comunque per il pagamento delle  spese  di
          giudizio,  il  ricorso  e'  deciso  dalla  Commissione   in
          composizione monocratica.".