Art. 9 
               Accesso al FSE da parte dell'assistito 
 
  1. L'assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata,
attraverso l'uso degli strumenti di  cui  all'articolo  64  del  CAD,
secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 84 del Codice in materia  di
protezione dei dati personali sono soddisfatte accompagnando la messa
a disposizione del referto con la disponibilita' del medico a fornire
ulteriori indicazioni su richiesta dell'assistito. 
  3. In attuazione di quanto disposto all'ultimo periodo del comma  2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il FSE deve consentire all'assistito, secondo le modalita' di cui  al
comma 2 dell'articolo 23, l'accesso anche ai servizi sanitari on line
resi disponibili dalle regioni e dalle province autonome in modalita'
telematica. 
  4. La consultazione del proprio fascicolo e l'estrazione di  copia,
cartacea o digitale, dei dati e dei documenti ivi contenuti da  parte
dell'assistito, avviene con modalita' semplificate. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                
              «Art. 64. (Modalita' di accesso ai servizi  erogati  in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni)  -  1.  La   carta
          d'identita' elettronica e la carta  nazionale  dei  servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
          l'istituzione del sistema SPID di cui al  comma  2-bis,  le
          pubbliche amministrazioni possono consentire  l'accesso  in
          rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti  di  cui
          al comma 1, ovvero mediante servizi  offerti  dal  medesimo
          sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
          carta  nazionale  dei  servizi   e'   comunque   consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
          secondo modalita' definite con il decreto di cui  al  comma
          2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di  messa
          a disposizione  delle  credenziali  e  degli  strumenti  di
          accesso in rete nei riguardi di  cittadini  e  imprese  per
          conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  in  qualita'  di
          erogatori di servizi  in  rete,  ovvero,  direttamente,  su
          richiesta degli interessati. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
              a)  al  modello  architetturale  e  organizzativo   del
          sistema; 
              b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti   necessari   per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
              c) agli standard tecnologici e alle soluzioni  tecniche
          e organizzative da adottare  anche  al  fine  di  garantire
          l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti  di
          accesso  resi  disponibili   dai   gestori   dell'identita'
          digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi  gli
          strumenti di cui al comma 1; 
              d) alle modalita' di adesione da parte di  cittadini  e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
              e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete; 
              f) alle modalita' di adesione da  parte  delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              3. ». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  84  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                
              «Art. 84. (Comunicazione di dati all'interessato) -  1.
          I dati personali idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute
          possono essere resi noti all'interessato o ai  soggetti  di
          cui all'articolo 82, comma  2,  lettera  a),  da  parte  di
          esercenti le professioni sanitarie ed  organismi  sanitari,
          solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
          o dal  titolare.  Il  presente  comma  non  si  applica  in
          riferimento ai dati personali  forniti  in  precedenza  dal
          medesimo interessato. 
              2. Il titolare o il  responsabile  possono  autorizzare
          per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
          medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
          rapporti diretti  con  i  pazienti  e  sono  incaricati  di
          trattare dati personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di
          salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
          soggetti di cui  all'articolo  82,  comma  2,  lettera  a).
          L'atto  di  incarico  individua  appropriate  modalita'   e
          cautele rapportate al contesto nel quale e'  effettuato  il
          trattamento di dati.». 
              - Per  il  riferimento  al  comma  2,  ultimo  periodo,
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.