(Accordo-art. IX)
 
                             Articolo IX 
 
 
      Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi 
 
    1. Le parti  possono  stipulare  protocolli  aggiuntivi  in  aree
specifiche  di  cooperazione  nelle  tematiche   della   difesa   che
coinvolgono agenzie militari e civili, come  richiesto  dal  presente
Accordo. 
    2. Personale debitamente autorizzato dal Ministero  della  difesa
della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della
Repubblica  del  Cile  dovra'  controllare,  sviluppare   e   attuare
programmi  di  sviluppo  che  permettono  l'esecuzione  del  presente
Accordo  o  dai  protocolli  aggiuntivi,  sulla  base  di   interesse
reciproco, in stretta collaborazione e coordinamento con i  Ministeri
degli affari esteri dei due Paesi, nelle materie di sua competenza. 
    3. Il presente Accordo puo' essere modificato o rivisto di comune
accordo tra le parti, attraverso lo scambio di lettere, attraverso  i
canali diplomatici. 
    4. I  Protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le  revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo X.