Art. 9 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del  regolamento
                       in materia di notifica 
 
  1. E' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 1.000 ad euro 6.000  la  persona  responsabile  di  cui
all'articolo 4 del regolamento che, prima di immettere sul mercato il
prodotto cosmetico, non effettua la notifica secondo le modalita'  di
cui  all'articolo  13,  paragrafo  1,  del  regolamento  ovvero   non
ottempera  all'obbligo  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  13,
paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa  di  cui  al
comma 1 il distributore che non ottempera all'obbligo di trasmissione
di cui all'articolo 13,  paragrafo  3,  del  regolamento  nonche'  il
distributore  e  la  persona  responsabile  che  contravvengono  agli
obblighi di comunicazione loro rispettivamente imposti  dall'articolo
13, paragrafo 4, del regolamento o agli obblighi di aggiornamento  di
cui all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento.