Art. 9 
 
                             Valutazione 
 
  1. Il SIA e' oggetto di valutazione  da  parte  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  secondo  le  modalita'  definite
dall'art. 9 del decreto 10 gennaio 2013 del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. Con provvedimento del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
e' individuato un campione di Ambiti territoriali,  corrispondente  a
non piu' del  dieci  per  cento  della  popolazione  coinvolta  nella
sperimentazione,  in   cui   effettuare   la   somministrazione   dei
questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di  controllo,
individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i
quali, in deroga a quanto previsto  all'art.  7,  comma  1,  e  fermo
comunque restando quanto previsto all'art. 11, comma 3,  l'erogazione
del beneficio puo' non essere condizionata  alla  sottoscrizione  del
progetto personalizzato, di cui all'art. 6.