Art. 9 
 
  Modificazioni all'art. 30 del decreto ministeriale  del  18  aprile
2014. 
  All'art. 30: 
    al  comma  5:  dopo  la  parola  «base»  sostituire   le   parole
«giornaliera, settimanale, mensile e annuale» con le seguenti  parole
«settimanale e annuale per i non residenti e su base  annuale  per  i
residenti.»; 
    al comma 7: dopo la parola «base» sostituire  la  seguente  frase
«giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione  al  periodo
dell'armamento e alle caratteristiche dell'unita' navale; A tal fine,
per i residenti e proprietari di abitazioni nei  comuni  di  Livorno,
Collesalvetti  e  per  i  fruitori  abituali,  l'ente  gestore   puo'
richiedere  un  corrispettivo  forfettario  mensile   o   annuale   e
rilasciare  un  apposito   contrassegno   autorizzatorio   denominato
"tessera  di  ingresso  del  diportista"»  con  la   seguente   frase
«settimanale e annuale per le unita' navali  di  proprieta'  dei  non
residenti e su base annuale per le unita' navali  di  proprieta'  dei
residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti.»; 
    al  comma  8:  dopo  la  parola  «base»  sostituire   le   parole
«giornaliera, settimanale, mensile e annuale» con le seguenti  parole
«settimanale e annuale per le unita' navali  di  proprieta'  dei  non
residenti e su base annuale per le unita' navali  di  proprieta'  dei
residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti»; 
    al comma 9: le  parole  «settimanale,  mensile  e  annuale»  sono
sostituite con le seguenti parole «base settimanale e annuale per  le
unita' navali di proprieta' dei non residenti e su base  annuale  per
le unita' navali di proprieta' dei residenti dei comuni  di  Livorno,
Pisa e Collesalvetti.»; 
    al comma 13: le parole «ricreativa nella zone B e C  e'  disposto
su base giornaliera, settimanale,  mensile  e  annuale,  in  funzione
della tipologia di pesca.»  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole
«nelle sottozone B2, B3 e nella zona C e' disposto su base annuale.».