Art. 9 Modificazioni all'art. 30 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014. All'art. 30: al comma 5: dopo la parola «base» sostituire le parole «giornaliera, settimanale, mensile e annuale» con le seguenti parole «settimanale e annuale per i non residenti e su base annuale per i residenti.»; al comma 7: dopo la parola «base» sostituire la seguente frase «giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione al periodo dell'armamento e alle caratteristiche dell'unita' navale; A tal fine, per i residenti e proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalvetti e per i fruitori abituali, l'ente gestore puo' richiedere un corrispettivo forfettario mensile o annuale e rilasciare un apposito contrassegno autorizzatorio denominato "tessera di ingresso del diportista"» con la seguente frase «settimanale e annuale per le unita' navali di proprieta' dei non residenti e su base annuale per le unita' navali di proprieta' dei residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti.»; al comma 8: dopo la parola «base» sostituire le parole «giornaliera, settimanale, mensile e annuale» con le seguenti parole «settimanale e annuale per le unita' navali di proprieta' dei non residenti e su base annuale per le unita' navali di proprieta' dei residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti»; al comma 9: le parole «settimanale, mensile e annuale» sono sostituite con le seguenti parole «base settimanale e annuale per le unita' navali di proprieta' dei non residenti e su base annuale per le unita' navali di proprieta' dei residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti.»; al comma 13: le parole «ricreativa nella zone B e C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.» sono sostituite dalle seguenti parole «nelle sottozone B2, B3 e nella zona C e' disposto su base annuale.».