Art. 9 Esenzione, cumulo ed entrata in vigore 1. Le agevolazioni concesse in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi: dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e alle procedure per l'attuazione degli interventi e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 3. Le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 651/2014 entrano in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato nella ricevuta inviata dalla Commissione europea. 4. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea. 5. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, dagli articoli 14, 17, 20, 21, 22, 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014.