Art. 9 
 
 
               Esenzione, cumulo ed entrata in vigore 
 
  1. Le agevolazioni concesse in conformita' al presente decreto sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi: dell'art.  3
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18  dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.  L  352;  dell'art.  3
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, pubblicato nella G.U.U.E.  24  dicembre  2013,  n.  L  352;
dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, pubblicato  nella  G.U.U.E.  26  giugno  2014,  n.  L  187;
dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193. 
  2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto  e  alle
procedure  per  l'attuazione  degli  interventi  e'  trasmessa   alla
Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci
giorni lavorativi  prima  della  sua  entrata  in  vigore,  ai  sensi
dell'art. 9 del Regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  dell'art.  9  del
Regolamento (UE) n. 651/2014. 
  3. Le agevolazioni  concesse  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
702/2014 e del Regolamento (UE)  n.  651/2014  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla data  di  ricezione  del  numero  di  identificazione
dell'aiuto  riportato  nella  ricevuta  inviata   dalla   Commissione
europea. 
  4. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano  in  vigore  dalla  data
della decisione della Commissione europea. 
  5. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis»,  nella  misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per  ciascun
tipo di aiuto, dagli articoli 14, 17, 20, 21, 22, 24 del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 25 e 28 del Regolamento (UE) n.
651/2014.