Art. 9 Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operativita' e partecipazione dei comuni 1. L'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) provvede a coordinare la partecipazione dei comuni italiani, non direttamente interessati dall'evento sismico in premessa, alle attivita' volte a fronteggiare il medesimo evento calamitoso. A tal fine, l'Anci assicura la presenza, presso la Dicomac, di proprio personale nel limite massimo di 8 unita'. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'Anci provvede all'istruttoria degli elementi informativi, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, per il personale degli enti locali di cui al comma 1 direttamente impegnato sul territorio colpito dal sisma nelle attivita' connesse all'emergenza, nonche' all'elaborazione dei piani di impiego ai sensi dell'art. 5, comma 5, della medesima ordinanza n. 392/2016. 3. Fino al termine previsto nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, per lo svolgimento delle attivita' direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'art. 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' connesse all'emergenza, il personale di polizia locale dei comuni di cui al comma 1 puo' essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dall'evento calamitoso, per le finalita' di istituto, in deroga all'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l'Anci e gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.