Art. 9 
 
Partecipazione  di  personale  militare  alla  missione  di  supporto
  sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL 
 
  1. E' autorizzata, (( a decorrere dal 14 settembre 2016 e  ))  fino
al  31  dicembre  2016,  la  spesa  di   euro   17.388.000   per   la
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione  di  supporto
sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla  missione
delle Nazioni Unite denominata  United  Nations  Support  Mission  in
Libya (UNSMIL). 
  2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3,
commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e
all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131; 
    b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.
197; 
    c) le disposizioni in materia contabile di  cui  all'articolo  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 3
          agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione  italiana
          a missioni internazionali): 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di personale).  -  1.
          Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,  nelle
          acque  territoriali  e  nello  spazio   aereo   dei   Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a) nella misura del 98 per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,  Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
                b) nella misura del 98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
                c) nella misura intera  al  personale  che  partecipa
          alla missione EUPOL COPPS  in  Palestina  e  alla  missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
                d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al personale che  partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
                e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
                f) nella misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all'articolo 2, comma 11, non  si  applica  l'articolo  28,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961,  n.  642,  e  l'indennita'  speciale,  di  cui
          all'articolo 3 della medesima legge, nella  misura  del  50
          per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
          applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1º  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base  di  cui  all'articolo  2,  primo
          comma, della legge 23 marzo 1983, n.  78,  se  militari  in
          servizio permanente o volontari in ferma  breve  trattenuti
          in servizio o  in  rafferma  biennale,  e  a  euro  70,  se
          volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo  19,
          primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco svolti dagli  ufficiali  delle  Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i  comandi,
          le  unita',  i  reparti  e  gli  enti  costituiti  per   lo
          svolgimento  delle  missioni  internazionali   e   per   le
          attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla
          presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento  degli
          obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai
          decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e  5  ottobre
          2000, n. 298, e successive modificazioni. 
              7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
          di cui alla presente legge, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 64  della  legge  10  aprile  1954,  n.  113,
          possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
          modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo  8
          maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  gli
          ufficiali appartenenti alla  riserva  di  complemento,  nei
          limiti del contingente annuale  stabilito  dalla  legge  di
          bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 
              10.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4 dell'art.
          5 del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131  (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di
          polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo   sviluppo   e
          sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
          iniziative  delle  organizzazioni  internazionali  per   il
          consolidamento dei processi di pace e  di  stabilizzazione,
          nonche' misure urgenti per la sicurezza): 
              «Art. 5. (Disposizioni in materia di personale).  -  1.
          (Omissis). 
              2. L'indennita' di missione,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, alinea, della legge 3  agosto  2009,  n.  108,  e'
          corrisposta nella misura del 98 per cento  o  nella  misura
          intera, incrementata del 30 per cento se il  personale  non
          usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 
              3. (Omissis). 
              4.  Al  personale  impiegato  nelle   missioni   Active
          Endeavour, EUNAVFOR MED  operazione  SOPHIA  e  Atalanta  e
          nelle attivita' di cui all'articolo 4, commi  7  e  10,  il
          compenso forfettario  di  impiego  e  la  retribuzione  per
          lavoro   straordinario   sono   corrisposti   in    deroga,
          rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma  3,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          2007,  n.  171,  e  ai  limiti  orari  individuali  di  cui
          all'articolo 10, comma 3, della legge  8  agosto  1990,  n.
          231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi  1  e  2,
          del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il  compenso  forfettario
          di impiego e' attribuito nella misura di  cui  all'articolo
          9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          171 del 2007. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'art. 5 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  209,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2009,  n.  12  (Proroga  della  partecipazione  italiana  a
          missioni internazionali): 
              «Art. 5. (Disposizioni in  materia  penale).  -  1.  Al
          personale   militare   che    partecipa    alle    missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1-sexies  e
          1-septies dell'articolo  4  del  decreto-legge  4  novembre
          2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la  proroga
          degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
          dei processi di pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa): 
              «Art. 4. (Disposizioni in materia penale). - (Omissis). 
              1-sexies. Non e' punibile il militare  che,  nel  corso
          delle missioni di cui all'articolo 2, in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
          5 del citato decreto-legge n. 152 del 2009: 
              «Art. 5. (Disposizioni in materia contabile). - 1.  Per
          esigenze connesse con le missioni internazionali di cui  al
          presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e
          urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e  per  essi  i
          competenti ispettorati, il Comando generale  dell'Arma  dei
          carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di
          finanza, il Segretariato generale della difesa e  per  esso
          le competenti Direzioni  generali,  anche  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni di contabilita' generale dello  Stato,
          possono: 
                a)   accertata   l'impossibilita'    di    provvedere
          attraverso contratti accentrati gia'  eseguibili,  disporre
          l'attivazione  delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla
          vigente  normativa  per  l'acquisizione  di   forniture   e
          servizi; 
                b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
          per la revisione generale di mezzi da  combattimento  e  da
          trasporto,   l'esecuzione   di    opere    infrastrutturali
          aggiuntive e integrative, il trasporto  del  personale,  la
          spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
          di  comunicazione,  apparati  per   la   difesa   nucleare,
          biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
          individuali,  materiali  informatici,  mezzi  e   materiali
          sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
          annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per  le
          missioni internazionali. 
              2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui  al
          presente decreto,  le  spese  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o  di
          addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
          missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
          di cui all'articolo 3, comma 82, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
              (Omissis).».