Art. 9 Controlli e sanzioni 1. Il MIUR vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo' provvedere, in caso di violazioni o eventuali usi difformi delle norme previste dal presente decreto, al recupero delle somme ai sensi dell'articolo 6, comma 7, alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall'elenco della struttura, esercente o ente previsti dall'articolo 7, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 2. L'applicazione web che realizza la Carta assicura, attraverso dichiarazione di responsabilita' prodotta dagli esercenti, che possano essere acquistati mediante i buoni di cui all'articolo 2, comma 3, solo beni o servizi previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. 3. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico di ripristino del beneficio. 4. Il MIUR disciplina le modalita' di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. L'applicazione web mette a disposizione la reportistica necessaria per la rendicontazione delle spese effettuate.