Art. 9 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il MIUR vigila sul corretto funzionamento  della  Carta  e  puo'
provvedere, in caso di violazioni  o  eventuali  usi  difformi  delle
norme previste dal presente decreto, al recupero delle somme ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, alla  disattivazione  della  Carta  o  alla
cancellazione dall'elenco della struttura, esercente o ente  previsti
dall'articolo 7, fatte salve le  ulteriori  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente. 
  2. L'applicazione web che realizza la  Carta  assicura,  attraverso
dichiarazione  di  responsabilita'  prodotta  dagli  esercenti,   che
possano essere acquistati mediante i buoni  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, solo beni o servizi previsti  dall'articolo  1,  comma  121,
della legge n. 107 del 2015. 
  3. Nel caso  in  cui  il  docente  sia  stato  sospeso  per  motivi
disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta  e  l'importo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, non puo' essere assegnato  nel  corso  degli
anni  scolastici  in  cui  interviene  la  sospensione.  Qualora   la
sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo,
la somma assegnata e' recuperata a valere sulle  risorse  disponibili
sulla Carta  e,  ove  non  sufficienti,  sull'assegnazione  dell'anno
scolastico di ripristino del beneficio. 
  4. Il MIUR disciplina le modalita' di revoca della Carta  nel  caso
di  interruzione  del  rapporto  di  lavoro   nel   corso   dell'anno
scolastico. 
  5.  L'applicazione  web  mette  a  disposizione   la   reportistica
necessaria per la rendicontazione delle spese effettuate.