Art. 9 
 
         Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili,  e
di beni  mobili  registrati,  puo'  essere  assegnato  un  contributo
secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del
contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni  di
cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data
del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  1,
ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2, da  definire  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma  2.  In  ogni  caso  per  i  beni  mobili  non
registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.