Art. 9 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Ciascuna confezione  unitaria  di  un  prodotto  del  tabacco  e
l'eventuale imballaggio esterno recano le  avvertenze  relative  alla
salute di cui al presente decreto. 
  2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta  la  superficie
della  confezione  unitaria  o  dell'imballaggio  esterno   ad   esse
riservata  e  non  sono  oggetto  di  alcun  commento,  parafrasi   o
riferimento in qualsivoglia forma. 
  3. Per i prodotti  del  tabacco,  al  momento  dell'immissione  sul
mercato, le avvertenze relative alla salute sulla confezione unitaria
e  sull'eventuale  imballaggio  esterno   sono   stampate   in   modo
inamovibile, sono indelebili e sono  pienamente  visibili,  non  sono
parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali,
etichette del  prezzo,  elementi  di  sicurezza,  incarti,  custodie,
scatole o altri elementi. 
  4. Sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle
sigarette e  dal  tabacco  da  arrotolare  in  buste,  le  avvertenze
relative alla salute  possono  essere  apposte  mediante  adesivi,  a
condizione che questi siano inamovibili. Le avvertenze relative  alla
salute rimangono  intatte  all'apertura  della  confezione  unitaria,
eccetto per le confezioni con chiusura di  tipo  "flip-top",  ove  le
avvertenze possano essere separate all'apertura della confezione,  ma
solo in modo da garantire l'integrita' grafica e la  visibilita'  del
testo, delle fotografie e delle  informazioni  sulla  disassuefazione
dal fumo. 
  5. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano ne'  troncano
in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i  marchi  di
tracciabilita' e rintracciabilita' o gli elementi di sicurezza  sulle
confezioni unitarie. 
  6. Le dimensioni delle avvertenze relative alla salute di cui  agli
articoli 10, 11, 12 e 13 sono calcolate in rapporto  alla  superficie
interessata quando la confezione e' chiusa. 
  7. Le avvertenze relative alla salute sono contornate da  un  bordo
nero della larghezza di 1  mm  internamente  all'area  di  superficie
riservata al testo delle avvertenze, ad  eccezione  delle  avvertenze
relative alla salute di cui all'articolo 12. 
  8. Le illustrazioni  sulle  confezioni  unitarie  e  sull'eventuale
imballaggio esterno  destinato  ai  consumatori  dell'Unione  europea
rispettano le disposizioni del presente capo.