Art. 9 Oli lubrificanti esenti 1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3. 3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dall'articolo 6, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557. 4. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti esenti e' tenuta una contabilita' degli oli lubrificanti indipendentemente dalla quantita' detenuta. Qualora a seguito delle verifiche e controlli di cui all'articolo 8 eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA. 5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e' apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557: «Art. 6 (Immissione in consumo, circolazione e deposito). - (Omissis). 3. Il trasferimento dei prodotti nazionali di cui al comma 1, per i quali non e' stata assolta l'imposta, agli impianti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato dietro presentazione allo speditore di copia, vistata dall'UTF, della licenza di cui all'art. 2, i cui estremi vengono annotati, dal medesimo speditore, in apposito registro, e con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente senza prestazione di alcuna garanzia e recante la stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale dei prodotti di cui all'art. 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". I prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, che devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, importati senza il pagamento dell'imposta, devono essere scortati dal predetto documento di accompagnamento dalla dogana d'importazione all'impianto di destinazione. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche per la presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita' e quantita' della merce e la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il ricevente comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo.». - Si riporta il testo dell'art. 61, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 61 (Disposizioni generali). - (Omissis). 4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al pagamento dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Art. e delle modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.».