Art. 9 
 
 
                       Oli lubrificanti esenti 
 
  1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti  a  denaturazione.
Per essi si  applicano  le  medesime  disposizioni  previste,  per  i
carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento. 
  2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti  di  cui
al  comma  1,  provenienti  da  depositi  fiscali   nazionali,   sono
trasferiti agli impianti di distribuzione di  cui  all'articolo  3  a
seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe  disposizioni  si
applicano per  i  prodotti  provenienti  direttamente  da  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento  dalla  dogana  di
entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui  all'articolo
3. 
  3. Per i  prodotti  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
provenienti  da  altri  Stati   membri,   trovano   applicazione   le
disposizioni  in  materia  di  circolazione  degli  oli  lubrificanti
previste dall'articolo 6, comma 3, terzo, quarto  e  quinto  periodo,
del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17
settembre 1996, n. 557. 
  4. Presso gli impianti di distribuzione  di  carburanti  esenti  e'
tenuta una  contabilita'  degli  oli  lubrificanti  indipendentemente
dalla  quantita'  detenuta.  Qualora  a  seguito  delle  verifiche  e
controlli di cui all'articolo 8 eseguiti dall'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli  e  dalla  Guardia  di  finanza  risultino  eccedenze  o
deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni  di  cui
all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA. 
  5. Nei casi di rifornimento diretto ai  soggetti  beneficiari,  gli
oli lubrificanti esenti circolano con la scorta  del  documento  DAS,
sul quale  e'  apposta  l'attestazione  di  ricezione  da  parte  del
comandante dell'imbarcazione rifornita. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  6,  comma  3,  terzo,
          quarto e quinto periodo, del regolamento  adottato  con  il
          decreto del Ministro delle finanze 17  settembre  1996,  n.
          557: 
              «Art.  6  (Immissione  in   consumo,   circolazione   e
          deposito). - (Omissis). 
              3. Il trasferimento dei prodotti nazionali  di  cui  al
          comma 1, per i quali non e' stata assolta  l'imposta,  agli
          impianti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2  e'  effettuato
          dietro  presentazione  allo  speditore  di  copia,  vistata
          dall'UTF, della licenza di cui all'art. 2,  i  cui  estremi
          vengono  annotati,  dal  medesimo  speditore,  in  apposito
          registro, e con la scorta del documento di  accompagnamento
          comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE
          n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso
          direttamente  dal  mittente  senza  prestazione  di  alcuna
          garanzia  e  recante  la  stampigliatura:  "Valido  per  la
          circolazione nazionale dei prodotti di cui all'art. 62  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". I prodotti di
          cui al comma 1  provenienti  da  Paesi  terzi,  che  devono
          essere  sottoposti  a  lavorazione  o  a   confezionamento,
          importati senza il pagamento  dell'imposta,  devono  essere
          scortati dal predetto documento  di  accompagnamento  dalla
          dogana  d'importazione  all'impianto  di  destinazione.   I
          prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria  sono
          scortati dalla documentazione commerciale, valida anche per
          la presa in  carico,  da  cui  risultino  il  mittente,  il
          destinatario, la qualita' e quantita' della merce e la data
          di spedizione. In mancanza della predetta documentazione  o
          se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce
          e' scortata da una dichiarazione del  mittente,  riportante
          le indicazioni medesime. Il ricevente comunica  all'UTF  la
          ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni
          successivi a quello di arrivo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 61, commi 4  e  5,  del
          citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 61 (Disposizioni generali). - (Omissis). 
              4.  Per  le  violazioni   all'obbligo   del   pagamento
          dell'imposta  si  applicano  le  sanzioni  stabilite  dagli
          articoli 40 e 44. Se la quantita'  sottratta  al  pagamento
          dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica  la
          sanzione amministrativa dal doppio al decuplo  dell'imposta
          evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si  applicano
          le penalita' previste dagli articoli da  45  a  51  per  le
          fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti  del
          presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al
          comma 4 dell'art. 50, si applica in caso  di  revoca  della
          licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva  presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 1, lettera  e),  e  per
          ogni altra violazione delle disposizioni del presente  Art.
          e delle modalita' di applicazione, si applica  la  sanzione
          amministrativa da 258 euro a 1549 euro. 
              5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4,  la  fase
          antecedente all'immissione  in  consumo  e'  assimilata  al
          regime sospensivo previsto per  i  prodotti  sottoposti  ad
          accisa.».