Art. 9 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1. Nel caso di mancata osservanza, entro  12  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  da  parte  delle  regioni  o
province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4,  comma  1,  e
all'articolo 6, comma 1, con la  procedura  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,
diffida  la  regione  interessata  ad  adempiere,  entro  un  termine
stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  in  caso  di
mancata osservanza, entro 6 mesi dal termine indicato all'articolo 7,
comma 2, degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1. 
  3. Ove la regione non adempie alla  diffida  di  cui  al  comma  1,
ovvero gli atti posti in essere risultano, inidonei o  insufficienti,
il Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,
nomina un commissario ad acta per l'attuazione degli  atti  necessari
all'adempimento degli obblighi previsti  dal  presente  decreto.  Gli
oneri sono a carico della regione inadempiente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
          131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  della
          Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno  2003,  n.  132,  cosi'
          recita: 
              «Art.   8.   (Attuazione   dell'articolo   120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento (20). 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.».