Art. 9 Correzione degli elaborati 1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia. 2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi alle altre giornate di prove. 3. A ciascun tema e' assegnato il punteggio in trentesimi senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato. Il voto e' annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione e' sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato viene allegata al compito. Con le stesse modalita', si passa a correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata. 4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati. 5. La commissione annulla la prova nel caso in cui i temi sono in tutto o in parte copiati; annulla altresi' i temi che recano segni oggettivi di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato. 6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi e' redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.