Art. 9 
 
               Misure fiscali e di sostegno economico 
 
  1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  1  disciplinano  le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli  enti  del
Terzo settore e procedono  anche  al  riordino  e  all'armonizzazione
della  relativa  disciplina  tributaria  e  delle  diverse  forme  di
fiscalita' di vantaggio, nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea e tenuto conto di quanto disposto ai  sensi  della  legge  11
marzo 2014, n.  23,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) revisione complessiva della definizione di ente non  commerciale
ai  fini  fiscali  connessa  alle  finalita'  di  interesse  generale
perseguite dall'ente  e  introduzione  di  un  regime  tributario  di
vantaggio che tenga conto delle finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche  in
forma  indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi   di   gestione   e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
  b) razionalizzazione e semplificazione del regime di  deducibilita'
dal reddito complessivo e di  detraibilita'  dall'imposta  lorda  sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali,
in denaro  e  in  natura,  disposte  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi  delle  persone  e  degli
enti; 
  c) completamento  della  riforma  strutturale  dell'istituto  della
destinazione del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in
favore  degli  enti  di  cui  all'articolo  1,  razionalizzazione   e
revisione dei criteri di accreditamento dei  soggetti  beneficiari  e
dei requisiti per l'accesso al beneficio  nonche'  semplificazione  e
accelerazione delle procedure  per  il  calcolo  e  l'erogazione  dei
contributi spettanti agli enti; 
  d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c),
di  obblighi  di  pubblicita'  delle  risorse  ad   essi   destinate,
individuando un sistema improntato alla massima trasparenza,  con  la
previsione delle conseguenze sanzionatorie per  il  mancato  rispetto
dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 
  e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
favore degli enti  del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  1,  in
relazione  a  parametri  oggettivi  da  individuare  con  i   decreti
legislativi di cui al medesimo articolo 1; 
  f) previsione, per le imprese sociali: 
  1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta  di  capitali
di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto  previsto
per le start-up innovative; 
  2) di misure agevolative  volte  a  favorire  gli  investimenti  di
capitale; 
  g) istituzione, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  un  fondo  destinato  a  sostenere  lo  svolgimento  di
attivita' di interesse generale  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), attraverso il  finanziamento  di  iniziative  e  progetti
promossi  da  organizzazioni   di   volontariato,   associazioni   di
promozione sociale e fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone  altresi'  le
modalita'  di  funzionamento  e  di  utilizzo  delle  risorse,  anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale  del  Terzo
settore. Il fondo di cui alla presente lettera  e'  articolato,  solo
per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo,  con
una dotazione di 10 milioni di euro;  la  seconda  di  carattere  non
rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
  h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei  titoli  di
solidarieta' e di  altre  forme  di  finanza  sociale  finalizzate  a
obiettivi di solidarieta' sociale; 
  i)  promozione  dell'assegnazione  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli  immobili
pubblici inutilizzati, nonche',  tenuto  conto  della  disciplina  in
materia, dei beni immobili  e  mobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione  e  di  economicita',
anche al fine di valorizzare in modo  adeguato  i  beni  culturali  e
ambientali; 
  l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento  di
beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; 
  m) revisione della disciplina  riguardante  le  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale, in particolare prevedendo una migliore
definizione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita' connesse  e  il
divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi
di gestione e fatte salve le condizioni di  maggior  favore  relative
alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e  alle
organizzazioni non governative. 
  2. Le misure agevolative previste  dal  presente  articolo  tengono
conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  gia'  destinate  alle
imprese sociali di cui all'articolo 6 della  presente  legge  secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  3
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  26
settembre 2015. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega  al
          Governo recante disposizioni per un  sistema  fiscale  piu'
          equo, trasparente e orientato alla crescita), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  354,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2005): 
              «354. E' istituito, presso la gestione  separata  della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca". Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.». 
              - Il testo  del  decreto  ministeriale  3  luglio  2015
          (Agevolazioni  alle  imprese  per  la   diffusione   e   il
          rafforzamento dell'economia sociale), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2015, n. 224.