Art. 9
Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni
alimentari e sottrazione internazionale di minori
1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della
Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese
dello Stato e' concesso conformemente al decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di
cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.
2. Il patrocinio a spese dello Stato e' riconosciuto per tutte le
domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia
il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite
l'autorita' centrale.
3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
presentate, tramite autorita' centrale, ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia
del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli
avvocati del luogo di esecuzione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del
programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9:
- Il Capo III della Convenzione dell'Aja del 23
novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni
alimentari nei confronti di figli e altri membri della
famiglia riguarda la presentazione delle domande tramite le
autorita' centrali.
- Il decreto legislativo n. 116/2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2005, n. 151, reca "Attuazione
della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso
alla giustizia nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme minime comuni relative
al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.".
- La legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, reca «Ratifica
ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta
alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della
convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25
ottobre 1980; norme di attuazione delle predette
convenzioni, nonche' della convenzione in materia di
protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5
ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio
dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.».
- Il testo dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 4/2009
del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
allesecuzione delle decisioni e alla cooperazione in
materia di obbligazioni alimentari, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 7 del 10
gennaio 2009, e' il seguente:
«Art. 56 (Domande proponibili). - 1. Il creditore che
intende recuperare alimenti in virtu' del presente
regolamento puo' presentare le seguenti domande:
a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di
esecutivita' di una decisione;
b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta
nello Stato membro richiesto;
c) emanazione di una decisione nello Stato membro
richiesto ove non ve ne sia gia' una, compreso, se
necessario, l'accertamento della filiazione;
d) emanazione di una decisione nello Stato membro
richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la
dichiarazione di esecutivita' di una decisione emessa in
uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto;
e) modifica di una decisione emessa nello Stato
membro richiesto;
f) modifica di una decisione emessa in uno Stato
diverso dallo Stato membro richiesto.
2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una
decisione in materia di obbligazioni alimentari puo'
presentare le seguenti domande:
a) riconoscimento di una decisione che comporta la
sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione
precedente nello Stato membro richiesto;
b) modifica di una decisione emessa nello Stato
membro richiesto;
c) modifica di una decisione emessa in uno Stato
diverso dallo Stato membro richiesto.
3. Per le domande ai sensi del presente articolo,
l'assistenza e la rappresentanza di cui all'art. 45,
lettera b), sono fornite dall'autorita' centrale dello
Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di
autorita' pubbliche o di altri organismi o persone.
4. Salvo disposizione contraria del presente
regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
trattate conformemente alla legge dello Stato membro
richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso
applicabili.».
- Il testo dell'art. 10, paragrafo 1, lettera a), della
Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, cosi' recita:
«a) Domande proponibili
1. Il creditore che intende recuperare alimenti in
virtu' della presente convenzione puo' presentare le
seguenti categorie di domande nello Stato richiedente:
a) il riconoscimento o il riconoscimento e
l'esecuzione di una decisione;».
- Il testo dell'art. 41-bis della legge n. L. 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea.),
introdotto dall' art. 28, comma 1, della legge n. 115/2015
( Legge europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2015, n. 178, cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- L'art. 21, comma 5, lettera b) della legge n.
196/2009 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, riguarda le spese rimodulabili previste nell'ambito di
ciascun programma di spesa.