Art. 9 
 
      Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali 
 
  1. I LEPTA costituiscono il livello minimo  omogeneo  in  tutto  il
territorio nazionale per le attivita' di cui all'articolo  3  che  il
Sistema  nazionale  e'  tenuto  a  garantire,  anche  ai   fini   del
perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti  dai
livelli essenziali di assistenza sanitaria. 
  2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di  efficienza
e di avanguardia  a  livello  nazionale,  costituiscono  i  parametri
funzionali, operativi,  programmatici,  strutturali,  quantitativi  e
qualitativi delle  prestazioni  delle  agenzie.  I  relativi  aspetti
organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a  costi  standard
per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di  un
Catalogo nazionale dei servizi. 
  3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il  raggiungimento  dei
medesimi nonche' il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema  nazionale  di  cui
all'articolo 13, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Al fine  di  elevare  costantemente  verso  i  massimi  standard
internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e  il  Catalogo
nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalita' di cui  al
comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche  del
territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati  ambientali,
redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni. 
  5.  Nella  pianificazione  delle  proprie  attivita',  il   Sistema
nazionale adotta come  obiettivo  prioritario  il  conseguimento  dei
LEPTA.