Art. 9 
 
                      Misure di accompagnamento 
 
  1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea,
lo  Stato  italiano  adotta  le  misure  necessarie   a   sviluppare,
facilitare e promuovere gli scambi di  personale  responsabile  della
cooperazione  amministrativa  e  dell'assistenza  reciproca,  nonche'
della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con  gli  altri
Stati membri.