Art. 9 
 
 
                Disposizioni in materia di indennita' 
                       espropriative giacenti 
 
  1. Al fine di favorire lo svincolo delle  indennita'  espropriative
giacenti, le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  competenti  per
territorio  sono  autorizzate   a   consentire   alle   articolazioni
provinciali delle organizzazioni professionali agricole  maggiormente
rappresentative a  livello  nazionale  la  consultazione  dell'elenco
delle indennita' e dei dati personali degli aventi titolo, nonche'  a
rilasciare  ad  esse  copia   della   relativa   documentazione.   La
consultazione e' consentita esclusivamente al fine  di  utilizzare  i
dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra  gli  associati  o
tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni
provinciali, e per l'eventuale assistenza per  la  riscossione  delle
somme dovute. 
  2. Per indennita' espropriative  giacenti  si  intendono  le  somme
depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di
espropriazione per pubblica utilita', ivi comprese quelle relative  a
occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili,  per  le
quali si presume che  sia  ignota  agli  aventi  titolo  la  relativa
spettanza. Tale  presunzione  e'  ammessa  qualora  agli  atti  delle
competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti
azioni giudiziarie ovvero non vi  siano  istanze  di  aventi  titolo,
risalenti  a  meno  di  cinque  anni,  finalizzate  alla  riscossione
dell'indennita'. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.