Art. 9 
 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7 (Organi dell'Autorita' di  sistema  portuale).  -  1.  Sono
organi dell'autorita' di sistema portuale: 
  a) il Presidente; 
  b) il Comitato di gestione (CG); 
  c) il Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di presenza dei
componenti del Comitato  di  gestione  sono  a  carico  del  bilancio
dell'AdSP e vengono determinati dal  Comitato  di  gestione  entro  i
limiti   massimi   stabiliti   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  I  componenti  dell'Organismo  di
partenariato  della  risorsa  mare  di   cui   all'articolo   11-bis,
partecipano a  titolo  gratuito.  Eventuali  rimborsi  spese  per  la
partecipazione alle attivita' del predetto Organismo  sono  a  carico
delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi
rappresentanti nell'Organismo. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo  scioglimento
del Comitato di gestione qualora: 
  a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3,  lettera  b),
il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine
di trenta giorni; 
  b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo; 
  c) non siano approvati i bilanci entro il  termine  previsto  dalla
normativa vigente. 
  4.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3,  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un  commissario  che
esercita, per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  le  attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso. Nel  caso  di  cui  al  comma  3,
lettera b), il commissario  deve  comunque  adottare  entro  sessanta
giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine puo'  imporre
oneri aggiuntivi a  carico  delle  merci  sbarcate  e  imbarcate  nel
porto.».