Art. 9 
 
    Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa 
 
  1. Per  assicurare  la  funzionalita'  del  Servizio  centrale  per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione  della  giustizia
amministrativa,   nonche'   per   l'attuazione   del   programma   di
digitalizzazione degli uffici giudiziari,  in  vista  dell'avvio  del
processo amministrativo telematico previsto per il 1°  gennaio  2017,
la dotazione  organica  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle  aree
funzionali, delle posizioni economiche e  dei  profili  professionali
del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato  e  dei
tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella  A
allegata  al  presente  decreto  e  secondo  i  posti   di   funzione
dirigenziali, cosi' come previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. 
  2. La  copertura  e'  assicurata  mediante  autorizzazione  di  una
procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita'  di  personale,  a
tempo  indeterminato,  mediante   procedure   concorsuali   pubbliche
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, da inquadrare rispettivamente, tre,
come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale,  trenta  nella  III
Area del personale non  dirigenziale,  posizione  economica  F1,  nel
profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area
del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nel  profilo
professionale di assistente informatico. 
  3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2,
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato  si  provvede,  nei
limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia
amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto,  e
della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali  e
alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche'
alla individuazione di nuovi  profili  anche  tecnici,  nel  rispetto
dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri. 
  4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge  23  dicembre  2014,
n.190, e  successive  modificazioni,  nonche'  in  deroga  ai  limiti
assunzionali previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di  turn
over. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  con  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  previste   a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6.