Art. 9 
 
 
               Gestione delle partecipazioni pubbliche 
 
  1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con  altri  Ministeri  competenti  per  materia,  individuati   dalle
relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale. 
  2. Per  le  partecipazioni  regionali  i  diritti  del  socio  sono
esercitati secondo la disciplina  stabilita  dalla  regione  titolare
delle partecipazioni. 
  3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti  del  socio  sono
esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. 
  4. In tutti gli altri casi i  diritti  del  socio  sono  esercitati
dall'organo amministrativo dell'ente. 
  5. La conclusione, la modificazione  e  lo  scioglimento  di  patti
parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5  e  il
contrasto  con  impegni  assunti  mediante  patti   parasociali   non
determinano l'invalidita'  delle  deliberazioni  degli  organi  della
societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che  l'esercizio
del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme
generali di diritto privato. 
  7. Qualora lo statuto della societa' partecipata preveda, ai  sensi
dell'articolo 2449 del codice civile, la facolta' del socio  pubblico
di nominare o revocare direttamente uno o piu' componenti  di  organi
interni della societa', i relativi atti sono efficaci dalla  data  di
ricevimento, da parte della societa', della  comunicazione  dell'atto
di nomina o di revoca. E' fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo
2400, secondo comma, del codice civile. 
  8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidita'  dell'atto
deliberativo interno di nomina o  di  revoca  rileva  come  causa  di
invalidita' dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della
societa'. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle societa' quotate. 
  10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2400  e  2449  del
          citato  Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  recante
          «Approvazione del testo del Codice civile»: 
              «2400. Nomina e cessazione dall'ufficio 
              I sindaci sono nominati per la  prima  volta  nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano  in
          carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci  per
          scadenza del termine ha  effetto  dal  momento  in  cui  il
          collegio e' stato ricostituito. 
              I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa
          [c.c.  2409].  La  deliberazione  di  revoca  deve   essere
          approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. 
              La nomina dei sindaci, con l'indicazione  per  ciascuno
          di essi del cognome e del nome, del luogo e della  data  di
          nascita e  del  domicilio,  e  la  cessazione  dall'ufficio
          devono essere iscritte, a cura degli  amministratori  [c.c.
          2194], nel registro delle imprese  nel  termine  di  trenta
          giorni. 
              Al  momento  della   nomina   dei   sindaci   e   prima
          dell'accettazione    dell'incarico,    sono    resi    noti
          all'assemblea  gli  incarichi  di  amministrazione   e   di
          controllo da essi ricoperti presso altre societa'.» 
              «2449. Societa' con partecipazione  dello  Stato  o  di
          enti pubblici 
              Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in
          una societa' per azioni che non fa ricorso al  mercato  del
          capitale di rischio, lo statuto puo' ad essi  conferire  la
          facolta' di nominare un numero di amministratori e sindaci,
          ovvero   componenti   del   consiglio   di    sorveglianza,
          proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. 
              Gli amministratori e  i  sindaci  o  i  componenti  del
          consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo  comma
          possono essere revocati soltanto dagli enti  che  li  hanno
          nominati. Essi hanno i diritti e gli  obblighi  dei  membri
          nominati dall'assemblea.  Gli  amministratori  non  possono
          essere nominati per un periodo superiore a tre  esercizi  e
          scadono   alla   data    dell'assemblea    convocata    per
          l'approvazione del bilancio relativo  all'ultimo  esercizio
          della loro carica. 
              I  sindaci,  ovvero  i  componenti  del  consiglio   di
          sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e  scadono
          alla data dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del
          bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. 
              Alle societa' che fanno ricorso al capitale di  rischio
          si applicano le  disposizioni  del  sesto  comma  dell'art.
          2346.  Il  consiglio  di  amministrazione   puo'   altresi'
          proporre all'assemblea, che  delibera  con  le  maggioranze
          previste  per  l'assemblea   ordinaria,   che   i   diritti
          amministrativi previsti dallo statuto a favore dello  Stato
          o  degli  enti  pubblici   siano   rappresentati   da   una
          particolare categoria di azioni. A tal fine e' in ogni caso
          necessario il consenso dello Stato o dell'ente  pubblico  a
          favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.». 
          - Il decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  recante
          «Norme  in  materia  di  poteri  speciali   sugli   assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  15
          marzo 2012, n. 63.