Articolo 9 Cessazione delle funzioni 1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. 2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato amministrativo. 3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni. 4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.