(Accordo-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
                           Corte d'appello 
 
  1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una  formazione
multinazionale  di  cinque  giudici.  Essi  si  riuniscono   in   una
formazione di tre giudici  qualificati  sotto  il  profilo  giuridico
aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due
giudici qualificati  sotto  il  profilo  tecnico  con  qualifiche  ed
esperienza  nel  settore  tecnologico  in  questione.  Tali   giudici
qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al  collegio  dal
presidente della corte d'appello dal pool  di  giudici  conformemente
all'articolo 18. 
 
  2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni
a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si  riuniscono  in
una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo  giuridico
aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti. 
 
  3. I collegi della corte d'appello sono presieduti  da  un  giudice
qualificato sotto il profilo giuridico. 
 
  4. I collegi della corte  d'appello  sono  istituiti  conformemente
allo statuto. 
 
  5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.