Articolo 9 Corte d'appello 1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente all'articolo 18. 2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti. 3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico. 4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente allo statuto. 5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.