Art. 9 
 
 
                 Tutela delle minoranze linguistiche 
 
  1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura  la
tutela e la  valorizzazione  delle  minoranze  linguistiche,  secondo
quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482. 
  2. Al fine di promuovere la circolazione e la  distribuzione  della
produzione cinematografica  e  audiovisiva  europea  e  straniera  in
Italia e di impedire  la  formazione  di  fenomeni  distorsivi  della
concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di  nazionalita'
europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale
siano stati acquistati da  un'impresa  di  distribuzione  interessata
alla trasmissione delle stesse in  un  territorio  in  cui  risiedono
minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo  2  della
legge 15 dicembre 1999, n. 482,  possono  essere  ivi  distribuite  e
trasmesse in lingua originale contestualmente alla  prima  uscita  in
sala delle opere nel Paese di  produzione  e,  in  ogni  caso,  anche
antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per il testo dell'articolo  2  della  citata  legge  15
          dicembre 1999, n. 482, si veda nella nota all'art. 5.