Art. 9 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'interno 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal  rischio
e soccorso pubblico», nell'ambito della  missione  «Soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2017,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,  al
completamento   e   all'adattamento   di   infrastrutture    sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2017,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni compensative di bilancio anche tra i  titoli  della  spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti  per
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della  legge  3
maggio 1999, n. 124, relative ai  trasferimenti  erariali  agli  enti
locali. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati  per
l'anno finanziario 2017,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo
della  coesione  sociale,  garanzia  dei  diritti,  rapporti  con  le
confessioni religiose»,  nell'ambito  della  missione  «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel  programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, per l'anno finanziario 2017,  con  propri  decreti,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  le   variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della  spesa,  occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14
marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di  federalismo
fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, per l'anno  finanziario  2017,  i  contributi
relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno,  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del  bilancio
dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis  del  medesimo
testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso  i  Paesi  di  origine  ovvero  di
provenienza. 
  8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2017,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di  erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno   «Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali»  e  «Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali»,  in  relazione  alle  minori  o   maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          12 dicembre 1969,  n.  1001  (Istituzione  nello  stato  di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'interno  di  un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali   deficienze   di   alcuni   capitoli    relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              "1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a
          disposizione per sopperire alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli dello stato di previsione  medesimo,  indicati  in
          apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
              Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del  fondo  e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
              Capitolo 1446 . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  L.
          400.000.000 
              » 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000 
              » 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000 
              » 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000 
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  61  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e  successive
          modificazioni  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali): 
              "Art. 61. Riduzione  dei  trasferimenti  erariali  agli
          enti locali 
              1. A  decorrere  dall'anno  1999,  il  fondo  ordinario
          spettante alle province e' ridotto di un  importo  pari  al
          gettito complessivo riscosso nell'anno 1999  per  l'imposta
          sulle assicurazioni di cui al  comma  1  dell'articolo  60,
          ridotto dell'importo  corrispondente  all'incremento  medio
          nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,
          rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La
          dotazione  del  predetto  fondo  e',   per   l'anno   1999,
          inizialmente ridotta, in base  ad  una  stima  del  gettito
          annuo effettuata, sulla  base  dei  dati  disponibili,  dal
          Ministero  delle  finanze,   per   singola   provincia,   e
          comunicata ai Ministeri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e  dell'interno.  Sulla  base  dei
          dati finali, comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive della dotazione del predetto fondo, per  singola
          provincia, e sono introdotte  le  eventuali  variazioni  di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000,  ad
          operare i conguagli  e  a  determinare  in  via  definitiva
          l'importo annuo del contributo ridotto  spettante  ad  ogni
          provincia a decorrere dal 1999. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un  importo
          pari al gettito previsto per il predetto anno  per  imposta
          erariale di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei
          veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui  alla
          legge  23  dicembre  1977,  n.  952.  La  riduzione   della
          dotazione del predetto fondo e' operata  con  la  legge  di
          approvazione  del   bilancio   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario  1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti   di
          ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in  base  ai
          dati comunicati dal Ministero delle  finanze  entro  il  30
          giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
          il 1999 tra le singole province in  misura  percentualmente
          corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a  ciascuna  di
          esse imputabile. La riduzione  definitiva  delle  dotazioni
          del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei  dati
          definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta  di  cui  al
          presente comma, comunicati dal Ministero delle  finanze  al
          Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. 
              3.  Le  somme   eventualmente   non   recuperate,   per
          insufficienza dei  contributi  ordinari,  sono  portate  in
          riduzione dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          singolo  ente  locale  dal   Ministero   dell'interno.   La
          riduzione e' effettuata con  priorita'  sui  contributi  di
          parte corrente. 
              4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti  dei
          tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
          riferimento  alle  province   delle   regioni   a   statuto
          ordinario. Per le regioni a statuto speciale le  operazioni
          di riequilibrio di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          1997, n. 244, si applicano solo dopo il  recepimento  delle
          disposizioni dell'articolo 60 e del presente  articolo  nei
          rispettivi statuti.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 11  dell'articolo
          10 della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni  in  materia  di  perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale): 
              "Art.  10.  Disposizioni  in  materia  di   federalismo
          fiscale. 
              1. - 10. Omissis. 
              11. I trasferimenti alle  province  sono  decurtati  in
          misura pari al maggior gettito derivante  dall'applicazione
          dell'aliquota  di  18   lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel  caso  in
          cui la capienza dei trasferimenti  fosse  insufficiente  al
          recupero  dell'intero  ammontare   dell'anzidetto   maggior
          gettito, si provvede mediante una riduzione  dell'ammontare
          di  devoluzione  dovuta   dell'imposta   sull'assicurazione
          obbligatoria per la responsabilita' civile derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti  ai
          comuni sono variati in diminuzione o in aumento  in  misura
          pari  alla  somma   del   maggiore   o   minore   derivante
          dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere  a)  e
          b)  del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto-legge  28
          novembre 1988, n.  511  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 gennaio 1989, n.  20,  come  sostituito  dal
          comma 9 del presente articolo,  e  delle  maggiori  entrate
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  10  del
          presente articolo, diminuita del mancato gettito  derivante
          dall'abolizione dell'addizionale comunale  sul  consumo  di
          energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8
          della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti  in
          materia di personale scolastico): 
              "Art. 8. Trasferimento  di  personale  ATA  degli  enti
          locali alle dipendenze dello Stato. 
              1. - 4. Omissis. 
              5. A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto  le
          disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  si  procede  alla
          progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  a  favore
          degli enti  locali  in  misura  pari  alle  spese  comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente  a  quello  dell'effettivo   trasferimento   del
          personale; i criteri e le modalita' per  la  determinazione
          degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  emanato  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, della pubblica istruzione  e  per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 562 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2006): 
              "562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
          gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'  e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata  la  spesa  annua
          nel limite massimo di 10 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2006.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  34  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo sviluppo e l'equita' sociale): 
              "Art.  34.  Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo. 
              1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro  familiari
          superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e  564,  della
          legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  ed  alle  vittime  della
          criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
          20 ottobre 1990, n. 302, ed ai  loro  familiari  superstiti
          sono corrisposte le  elargizioni  di  cui  all'articolo  5,
          commi 1 e  5,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206.  Ai
          beneficiari  vanno  compensate  le  somme  gia'  percepite.
          L'onere recato  dal  presente  comma  e'  valutato  in  173
          milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di  euro  per
          l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009. 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
          2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al  primo  periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
              a) le caratteristiche della medaglia di  cui  al  comma
          2-bis; 
              b)  le  condizioni   previste   per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
              b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si  applica»
          fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «la    retribuzione    pensionabile    va     rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
              c) all'articolo 3, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,  comma
          5, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
          aumentata del 7,5 per  cento.  La  predetta  indennita'  e'
          determinata ed erogata  in  unica  soluzione  nell'anno  di
          decorrenza della pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004.". 
              Si riporta il testo del comma 106 dell'articolo 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2008): 
              "106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 4, comma 2, le  parole:  «calcolata  in
          base  all'ultima  retribuzione»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»; 
              b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'articolo 2 della legge  23  novembre
          1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
              c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
          n. 203»; 
              d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento»; 
              e)  all'articolo  16,  comma   1,   dopo   le   parole:
          «dall'attuazione della presente  legge»  sono  inserite  le
          seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15,  comma
          2, secondo periodo».". 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  recante:
          "Disposizioni   in   materia   di    federalismo    Fiscale
          Municipale", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 23  marzo
          2011, n. 67. 
              Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  recante:
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 12
          maggio 2011, n. 109. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   2-ter
          dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286  (Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero): 
              "Art. 5. (Permesso di soggiorno) 
              1. - 2-bis. Omissis. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  14-bis  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              "Art. 14-bis. (Fondo rimpatri) 
              1. E' istituito, presso il Ministero  dell'interno,  un
          Fondo rimpatri finalizzato a finanziare  le  spese  per  il
          rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di  origine  ovvero
          di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  14-ter  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              "Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito) 
              1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle  risorse
          di cui al comma 7, attua, anche in  collaborazione  con  le
          organizzazioni internazionali  o  intergovernative  esperte
          nel settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti  locali  e  con
          associazioni   attive   nell'assistenza   agli   immigrati,
          programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito  verso  il
          Paese di origine o di provenienza  di  cittadini  di  Paesi
          terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  definite
          le linee  guida  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis, nonche' i criteri per  l'individuazione  delle
          organizzazioni, degli enti e delle associazioni di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
          nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di  cui
          al comma 1, la prefettura del luogo ove egli  si  trova  ne
          da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
          anche in via telematica. Fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei  provvedimenti  emessi
          ai sensi degli articoli 10, comma 2,  13,  comma  2  e  14,
          comma  5-bis.   E'   sospesa   l'efficacia   delle   misure
          eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
          13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,  dopo  avere
          ricevuto dalla prefettura la comunicazione,  anche  in  via
          telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al
          comma 5 del medesimo articolo. 
              4. Nei confronti dello  straniero  che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma  4,  anche
          con le modalita' previste dall'articolo 14. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano agli stranieri che: 
              a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
          1; 
              b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  13,
          comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
          all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
              c) siano destinatari di un provvedimento di  espulsione
          come sanzione penale o come  conseguenza  di  una  sanzione
          penale ovvero di un provvedimento di estradizione o  di  un
          mandato di arresto europeo o di un mandato  di  arresto  da
          parte della Corte penale internazionale. 
              6. Gli stranieri ammessi ai programmi di  rimpatrio  di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed
          espulsione rimangono nel Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della  durata  massima  prevista  dall'articolo  14,
          comma 5. 
              7.  Al  finanziamento  dei   programmi   di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
              a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
          all'articolo 14-bis, individuate  annualmente  con  decreto
          del Ministro dell'interno; 
              b)  delle  risorse  disponibili   dei   fondi   europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
          del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  1°
          ottobre  2010  (Disciplina  dello  specifico   sistema   di
          erogazione unificata di competenze fisse  e  accessorie  al
          personale centrale e periferico delle amministrazioni dello
          Stato, denominato «cedolino unico»): 
              "Art. 2. Imputazione dei pagamenti 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Le somme rimaste da  pagare  alla  fine  di  ciascun
          esercizio finanziario a  titolo  di  competenze  accessorie
          sono versate, a  cura  delle  amministrazioni  interessate,
          sull'apposito capitolo/articolo dello stato  di  previsione
          dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito  per  ogni
          singola amministrazione, di cui all'art.  12  del  presente
          decreto. In occasione dell'emissione  del  pagamento  delle
          competenze  accessorie,  relativo   all'ultima   mensilita'
          erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna  amministrazione
          dovra' provvedere a definire le economie da accertare  alla
          chiusura dell'esercizio, nonche' le  somme  da  versare  in
          entrata  occorrenti  per   il   pagamento,   nell'esercizio
          successivo,  delle  competenze  accessorie   al   personale
          maturate nell'esercizio corrente e non erogate.". 
              Si riporta il testo del comma  31-ter  dell'articolo  7
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art. 7. Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti 
              1. - 31-bis. Omissis. 
              31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
          dei   segretari   comunali   e    provinciali,    istituita
          dall'articolo  102  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il
          Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla
          predetta Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale
          ivi in servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono
          trasferite al Ministero medesimo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  (Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  finanza   e   funzionamento   degli   enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio 2012): 
              "Art. 10. Disposizioni in materia di  Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali 
              1. 
              2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione   e   la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
              3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto   a   tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'articolo 7, comma 31-quater, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              4. Per garantire la  continuita'  delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
              5.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,   comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
              6.  Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento   del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  7,
          comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
              7. E' istituito, a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
              a) definisce le modalita' procedurali  e  organizzative
          per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,  nonche'   il
          fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
              b)  definisce  e   approva   gli   indirizzi   per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
              c)  provvede  alla  ripartizione  dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
              d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
          dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo  7,
          comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              8.  La  partecipazione  alle   sedute   del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
              9.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.".