Art. 9 Planimetria dei locali 1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonche' dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi ne' intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati. 2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacita' complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacita' superiore a 10 ettolitri. 3. La planimetria e' corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacita' superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacita'. 4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonche' le successive variazioni, anche con modalita' telematiche. 5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacita' complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, e' comunicata all'ufficio territoriale. 6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato e' sempre consentito senza obbligo di comunicazione.