Art. 9 
 
        Forme di partecipazione delle popolazioni interessate 
 
  1. Con successiva  ordinanza  verranno  disciplinate  le  forme  di
partecipazione delle popolazioni interessate,  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge  n.
189 del 2016.