Art. 9 
 
 
             Assistenza farmaceutica erogata attraverso 
                i servizi territoriali e ospedalieri 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del  decreto-legge  18  settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2001, n. 405, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano garantiscono  attraverso  i  propri  servizi  territoriali  e
ospedalieri i medicinali necessari al  trattamento  dei  pazienti  in
assistenza domiciliare, residenziale  e  semiresidenziale  nonche'  i
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione  dal
ricovero  ospedaliero  o  alla  visita  specialistica  ambulatoriale,
limitatamente al primo ciclo  terapeutico  completo,  sulla  base  di
direttive regionali. 
  2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi': 
    a)  qualora  non  esista  valida   alternativa   terapeutica,   i
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non  ancora
autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati  favorevoli  di
sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora
per tale indicazione siano  disponibili  almeno  dati  favorevoli  di
sperimentazione clinica  di  fase  seconda,  inseriti  in  un  elenco
predisposto e periodicamente  aggiornato  dall'Agenzia  Italiana  del
Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai  criteri  adottati
dalla stessa; 
    b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella
autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1,  comma  4-bis  del
decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.