Art. 9 
 
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di
  permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
"annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da
[nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo  periodo  allo
straniero titolare di protezione internazionale,  la  responsabilita'
della protezione internazionale, secondo le  norme  internazionali  e
nazionali che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro,
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo,  su
richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione  internazionale
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,
entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del trasferimento.  Se,
successivamente  al  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE   per
soggiornante di lungo periodo, un altro  Stato  membro  riconosce  al
soggiornante la protezione  internazionale  prima  del  rilascio,  da
parte di  tale  Stato  membro,  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro
tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'  apposta  la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato
membro] il [data]"»; 
      2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis.  Nei  confronti  dello  straniero,  il  cui  permesso   di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta  l'annotazione
relativa alla titolarita' di protezione internazionale,  e  dei  suoi
familiari, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato  membro  che
ha riconosciuto la  protezione  internazionale,  previa  conferma  da
parte di tale Stato  della  attualita'  della  protezione.  Nel  caso
ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  l'allontanamento  puo'  essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro  che  ha  riconosciuto  la  protezione  internazionale,  fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»; 
    b) all'articolo 29: 
      1) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al  comma
3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello  unico  per
l'immigrazione  presso  la  prefettura  -  ufficio  territoriale  del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il  quale,
con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta»; 
      2) al comma 8,  le  parole:  «entro  centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  9  e  29  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificati  dalla
          presente legge. 
              «Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo). - 1. Lo straniero in  possesso,  da  almeno
          cinque anni, di  un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
          validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
          inferiore all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel
          caso di richiesta relativa  ai  familiari,  di  un  reddito
          sufficiente secondo  i  parametri  indicati  nell'art.  29,
          comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
          parametri minimi previsti dalla  legge  regionale  per  gli
          alloggi di edilizia residenziale pubblica  ovvero  che  sia
          fornito  dei  requisiti  di  idoneita'   igienico-sanitaria
          accertati dall'Azienda unita' sanitaria  locale  competente
          per territorio, puo' chiedere al questore il  rilascio  del
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
          per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo  periodo  rilasciato  allo  straniero   titolare   di
          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma
          l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251,  reca,  nella  rubrica  "annotazioni",   la   dicitura
          "protezione  internazionale  riconosciuta  da  [nome  dello
          Stato membro] il [data]". Se, successivamente  al  rilascio
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornante  di  lungo
          periodo   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale,   la   responsabilita'   della   protezione
          internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
          che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
          altro Stato membro prima del rilascio,  da  parte  di  tale
          Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo,  su  richiesta  dello  stesso  Stato,  la
          dicitura "protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,  entro  tre
          mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
          a  cui  la  stessa  e'  stata  trasferita  e  la  data  del
          trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
          di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
          Stato  membro  riconosce  al  soggiornante  la   protezione
          internazionale prima del rilascio, da parte di  tale  Stato
          membro, del permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato,  entro  tre
          mesi  dalla  richiesta,  nella  rubrica  "annotazioni"   e'
          apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
          da [nome dello Stato membro] il [data]. 
                
              1-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
          non e' richiesta  allo  straniero  titolare  di  protezione
          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione
          relativa all'idoneita' dell'alloggio di  cui  al  comma  1,
          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di
          residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera  c),  del
          regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari  di
          protezione internazionale che si trovano  nelle  condizioni
          di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un
          alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
          caritatevoli,  da  parte  di  enti   pubblici   o   privati
          riconosciuti, concorre figurativamente alla  determinazione
          del reddito cui al comma 1 nella misura  del  quindici  per
          cento del relativo importo. 
              2. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo e' a tempo  indeterminato  ed  e'  rilasciato
          entro novanta giorni dalla richiesta. 
              2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  UE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nel caso di  permesso  di
          soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita'  di
          ricerca presso le  universita'  e  gli  enti  vigilati  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
          e' richiesto il  superamento  del  test  di  cui  al  primo
          periodo. 
              2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  non  si
          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli stranieri che: 
                a) soggiornano per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale; 
                b) soggiornano a titolo di  protezione  temporanea  o
          per motivi umanitari ovvero hanno chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
                c) hanno chiesto la  protezione  internazionale  come
          definita dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
                d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
                e) godono di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
              4. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
          i reati previsti dall'art.  380  del  codice  di  procedura
          penale, nonche',  limitatamente  ai  delitti  non  colposi,
          dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
          un provvedimento di diniego di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di cui al presente comma il questore tiene  conto
          altresi'  della  durata  del   soggiorno   nel   territorio
          nazionale   e   dell'inserimento   sociale,   familiare   e
          lavorativo dello straniero. 
              4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
          o cessazione dello status  di  rifugiato  o  di  protezione
          sussidiaria previsti dagli articoli 9,  13,  15  e  18  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei  casi  di
          cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
          legislativo, allo straniero e' rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  aggiornato
          con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
          ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
          dei requisiti previsti dal presente testo unico. 
              5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al  comma  1,
          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
              5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno  di  cui  al
          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1-bis,  e'
          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la
          protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
              6. Le assenze dello straniero dal territorio  nazionale
          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e
          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono
          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
              7. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato: 
                a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
                b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
                c) quando mancano o vengano a mancare  le  condizioni
          per il rilascio, di cui al comma 4; 
                d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione  per
          un periodo di dodici mesi consecutivi; 
                e) in caso di conferimento di permesso  di  soggiorno
          di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
              8. Lo straniero al quale e' stato revocato il  permesso
          di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del  comma  7,
          puo' riacquistarlo, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al  comma
          1, e' ridotto a tre anni. 
              9. Allo straniero, cui sia stato revocato  il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. 
              10.  Nei  confronti  del  titolare  del   permesso   di
          soggiorno   UE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,
          l'espulsione puo' essere disposta: 
                a) per gravi motivi di ordine  pubblico  o  sicurezza
          dello Stato; 
                b)  nei  casi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,   del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                c)  quando  lo  straniero  appartiene  ad  una  delle
          categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio  1965,  n.
          575,  sempre  che  sia  stata  applicata,  anche   in   via
          cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. 
              10-bis. L'espulsione del rifugiato  o  dello  straniero
          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis,  e'  disciplinata  dall'art.  20  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
              11.  Ai  fini  dell'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche
          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
              11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  riporta
          l'annotazione  relativa  alla  titolarita'  di   protezione
          internazionale, e dei suoi familiari,  l'allontanamento  e'
          effettuato verso lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la
          protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
          Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
          i presupposti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19
          novembre  2007,  n.  251,  l'allontanamento   puo'   essere
          effettuato  fuori  dal  territorio   dell'Unione   europea,
          sentito lo Stato membro che ha riconosciuto  la  protezione
          internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
          cui all'art. 19, comma 1. 
              12.  Oltre  a  quanto   previsto   per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo puo': 
                a)  fare  ingresso  nel   territorio   nazionale   in
          esenzione di visto e circolare liberamente  sul  territorio
          nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6; 
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.
          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non
          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui
          all'art. 5-bis; 
                c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
          di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni  in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,
          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di
          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia
          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata
          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio
          nazionale; 
                d) partecipare alla  vita  pubblica  locale,  con  le
          forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
              13.  E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato. 
              13-bis. E' autorizzata, altresi', la  riammissione  sul
          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare
          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato
          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando
          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'
          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata
          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si
          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo
          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta
          dall'Italia.» 
              «Art.  29  (Ricongiungimento  familiare).   -   1.   Lo
          straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i  seguenti
          familiari: 
                a) coniuge non legalmente  separato  e  di  eta'  non
          inferiore ai diciotto anni; 
                b) figli minori, anche del coniuge o nati  fuori  del
          matrimonio,  non  coniugati,  a  condizione   che   l'altro
          genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 
                c) figli maggiorenni a carico,  qualora  per  ragioni
          oggettive   non    possano    provvedere    alle    proprie
          indispensabili esigenze di vita in ragione del  loro  stato
          di salute che comporti invalidita' totale; 
                d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
          nel Paese di origine  o  di  provenienza,  ovvero  genitori
          ultrasessantacinquenni,  qualora  gli  altri  figli   siano
          impossibilitati  al  loro  sostentamento  per  documentati,
          gravi motivi di salute. 
              1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),  c)
          e d), non possano essere documentati in modo certo mediante
          certificati  o  attestazioni   rilasciati   da   competenti
          autorita' straniere,  in  ragione  della  mancanza  di  una
          autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
          dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione,  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono   al
          rilascio di  certificazioni,  ai  sensi  dell'art.  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          200,    sulla    base    dell'esame    del    DNA    (acido
          desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. 
              1-ter.  Non  e'  consentito  il  ricongiungimento   dei
          familiari di cui alle lettere a) e d) del comma  1,  quando
          il familiare  di  cui  si  chiede  il  ricongiungimento  e'
          coniugato   con   un   cittadino   straniero   regolarmente
          soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. 
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli di eta' inferiore a diciotto anni  al  momento  della
          presentazione dell'istanza di  ricongiungimento.  I  minori
          adottati o affidati o sottoposti a tutela  sono  equiparati
          ai figli. 
              3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
          che  richiede  il  ricongiungimento  deve   dimostrare   la
          disponibilita': 
                a)   di   un   alloggio   conforme    ai    requisiti
          igienico-sanitari,   nonche'   di   idoneita'    abitativa,
          accertati dai competenti uffici comunali. Nel  caso  di  un
          figlio di eta' inferiore agli anni quattordici  al  seguito
          di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del
          titolare dell'alloggio nel quale il  minore  effettivamente
          dimorera'. 
                b) di un reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti
          lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
          aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
          ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
          due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
          richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
          dell'importo annuo  dell'assegno  sociale.  Ai  fini  della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo  complessivo  dei   familiari   conviventi   con   il
          richiedente; 
                b-bis) di una  assicurazione  sanitaria  o  di  altro
          titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti  i  rischi
          nel   territorio   nazionale   a   favore   dell'ascendente
          ultrasessantacinquenne  ovvero  della  sua  iscrizione   al
          Servizio  sanitario  nazionale,  previo  pagamento  di   un
          contributo il cui importo e' da  determinarsi  con  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  30  ottobre  2008  e  da
          aggiornarsi con cadenza  biennale,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare di carta di soggiorno o di un  visto  di  ingresso
          per lavoro subordinato relativo a contratto di  durata  non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i  quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,   a
          condizione che ricorrano i requisiti di  disponibilita'  di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3. 
              5. Salvo quanto  disposto  dall'art.  4,  comma  6,  e'
          consentito  l'ingresso  per  ricongiungimento   al   figlio
          minore,  gia'  regolarmente  soggiornante  in  Italia   con
          l'altro genitore, del genitore  naturale  che  dimostri  il
          possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio  e  di
          reddito di cui al comma 3. Ai  fini  della  sussistenza  di
          tali  requisiti  si  tiene  conto  del  possesso  di   tali
          requisiti da parte dell'altro genitore. 
              6. Al familiare autorizzato  all'ingresso  ovvero  alla
          permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art.  31,
          comma  3,  e'  rilasciato,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art.  5,  comma  3-bis,  un  permesso  per  assistenza
          minore, rinnovabile,  di  durata  corrispondente  a  quella
          stabilita dal Tribunale per i  minorenni.  Il  permesso  di
          soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma  non
          puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 
              7.  La  domanda  di  nulla  osta  al   ricongiungimento
          familiare,  corredata  della  documentazione  relativa   ai
          requisiti di cui al comma  3,  e'  inviata,  con  modalita'
          informatiche,  allo  Sportello  unico  per   l'immigrazione
          presso la prefettura -  ufficio  territoriale  del  Governo
          competente per il  luogo  di  dimora  del  richiedente,  il
          quale, con  le  stesse  modalita',  ne  rilascia  ricevuta.
          L'ufficio,  acquisito  dalla  questura  il   parere   sulla
          insussistenza  dei  motivi  ostativi   all'ingresso   dello
          straniero nel territorio  nazionale,  di  cui  all'art.  4,
          comma 3,  ultimo  periodo,  e  verificata  l'esistenza  dei
          requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta  ovvero
          un provvedimento di diniego dello stesso. Il  rilascio  del
          visto nei confronti del familiare per  il  quale  e'  stato
          rilasciato  il   predetto   nulla   osta   e'   subordinato
          all'effettivo  accertamento  dell'autenticita',  da   parte
          dell'autorita'  consolare  italiana,  della  documentazione
          comprovante i presupposti di  parentela,  coniugio,  minore
          eta' o stato di salute. 
              8. Il  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare  e'
          rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. 
              9.  La  richiesta  di  ricongiungimento  familiare   e'
          respinta se e' accertato che  il  matrimonio  o  l'adozione
          hanno  avuto  luogo  allo  scopo  esclusivo  di  consentire
          all'interessato di entrare  o  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato. 
              10. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si
          applicano: 
                a) quando il soggiornante  chiede  il  riconoscimento
          dello status di rifugiato e la sua domanda  non  e'  ancora
          stata oggetto di una decisione definitiva; 
                b)  agli  stranieri  destinatari  delle   misure   di
          protezione  temporanea,  disposte  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero  delle  misure  di
          cui all'art. 20; 
                c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».