Art. 9 
 
 
                Misure urgenti ambientali in materia 
                   di classificazione dei rifiuti 
 
  (( 1. I numeri da 1  a  7  della  parte  premessa  all'introduzione
dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente: 
  «1. La classificazione dei rifiuti  e'  effettuata  dal  produttore
assegnando  ad  essi  il  competente  codice  CER  ed  applicando  le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel  regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18  dicembre  2014,  nonche'
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   della   parte   premessa
          all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in  materia
          ambientale, come modificato dalla presente legge: 
              «Allegato  D  -  Elenco  dei  rifiuti  istituito  dalla
          Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. 
              CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: 
              1. La classificazione dei  rifiuti  e'  effettuata  dal
          produttore assegnando ad essi il competente codice  CER  ed
          applicando  le  disposizioni  contenute   nella   decisione
          2014/955/UE e  nel  regolamento  (UE)  n.  1357/2014  della
          Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel  regolamento
          (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017. 
              INTRODUZIONE».