(( Art. 9 ter 
 
Disposizioni  per  l'utilizzo  delle  disponibilita'   residue   alla
  chiusura delle  contabilita'  speciali  in  materia  di  protezione
  civile e trasferite alle regioni 
 
  1. Al fine di favorire l'utilizzo  delle  risorse  derivanti  dalla
chiusura delle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  5,  commi
4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  secondo  le
procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire  un
valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla  differenza  tra
le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito  della
chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12  maggio
2016,  n.  90,   e   i   correlati   impegni   dell'esercizio   2017.
Conseguentemente, negli  esercizi  dal  2018  al  2020,  il  predetto
obiettivo di saldo  e'  ridotto  di  un  importo  pari  agli  impegni
correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente,  fermo
restando il conseguimento di un saldo non negativo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  recante
          istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: 
              «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1
          - 4-bis. (Omissis). 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore  a  36  mesi.
          Per gli  ulteriori  interventi  da  realizzare  secondo  le
          ordinarie procedure di  spesa  con  le  disponibilita'  che
          residuano alla chiusura  della  contabilita'  speciale,  le
          risorse  ivi  giacenti  sono  trasferite  alla  regione   o
          all'ente locale ordinariamente competente  ovvero,  ove  si
          tratti di altra amministrazione, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.
          Le risorse di cui al  periodo  precedente,  e  le  relative
          spese, non rilevano ai fini dei vincoli  finanziari  a  cui
          sono soggetti le regioni e gli enti locali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466, della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019: 
              «466. A decorrere dall'anno 2017 gli  enti  di  cui  al
          comma 465 del presente articolo devono conseguire il  saldo
          non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le  entrate
          finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo  9,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
          1-bis del medesimo  articolo  9,  le  entrate  finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema  di  bilancio.  Per  gli  anni
          2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
          competenza e' considerato il fondo  pluriennale  vincolato,
          di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente  dal
          ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
          tra le entrate e  le  spese  finali  e'  incluso  il  fondo
          pluriennale vincolato di entrata  e  di  spesa,  finanziato
          dalle  entrate  finali.  Non  rileva  la  quota  del  fondo
          pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni
          cancellati   definitivamente   dopo   l'approvazione    del
          rendiconto dell'anno precedente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  12  maggio  2016,   n.   90   recante
          completamento della riforma della  struttura  del  bilancio
          dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 7 (Revisione del Conto riassuntivo del  Tesoro  e
          progressiva eliminazione delle gestioni contabili  operanti
          a valere su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
          tesoreria). - 1. - 3. Omissis. 
              4. All'articolo  5,  comma  4-quater,  della  legge  24
          febbraio  1992,  n.  225,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)  alla  fine  del  primo  periodo  sono  inserite  le
          seguenti parole ", e comunque non superiore a 36 mesi"; 
              b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
          risorse di cui al periodo precedente, e le relative  spese,
          non rilevano ai fini dei  vincoli  finanziari  a  cui  sono
          soggetti le regioni e gli enti locali.". 
              5. Omissis.».