(( Art. 9 quater 
 
 
           Disposizioni concernenti i servizi di trasporto 
                           pubblico locale 
 
  1. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) in  caso  di  sostituzione  del  gestore  a  seguito  di  gara,
previsione nei bandi di gara del  trasferimento  senza  soluzione  di
continuita' di tutto il personale dipendente dal gestore  uscente  al
subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in  ogni  caso
al personale il  contratto  collettivo  nazionale  di  settore  e  il
contratto di secondo livello o  territoriale  applicato  dal  gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo
3, paragrafo 3,  secondo  periodo,  della  direttiva  2001/23/CE  del
Consiglio, del  12  marzo  2001.  Il  trattamento  di  fine  rapporto
relativo ai  dipendenti  del  gestore  uscente  che  transitano  alle
dipendenze del soggetto subentrante e' versato all'INPS  dal  gestore
uscente». 
  2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la  parola:
«accertatori» sono aggiunte le seguenti:  «,  previa  verifica  della
possibilita'  di  reimpiegare  efficacemente  con  tali  mansioni  il
personale dipendente dichiarato non idoneo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  della  lettera  e),  comma  7,
          articolo 48,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
          recante  disposizioni  urgenti  in   materia   finanziaria,
          iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori
          interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
          per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 giugno 2017,  n.  96,  come  modificata  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  48  (Misure  urgenti  per  la  promozione  della
          concorrenza  e  la  lotta   all'evasione   tariffaria   nel
          trasporto pubblico locale). - 1. - 6. Omissis. 
              7.  Con  riferimento  alle  procedure  di  scelta   del
          contraente  per  l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico locale e regionale l'Autorita' di regolazione  dei
          trasporti detta regole generali in materia di: 
              a) svolgimento di procedure che prevedano  la  facolta'
          di procedere  alla  riscossione  diretta  dei  proventi  da
          traffico da parte dell'affidatario, che  se  ne  assume  il
          rischio di  impresa,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          soluzioni diverse con particolare  riferimento  ai  servizi
          per i quali  sia  prevista  l'integrazione  tariffaria  tra
          diversi gestori e che siano suddivisi  tra  piu'  lotti  di
          gara; 
              b) obbligo, per chi intenda partecipare  alle  predette
          procedure,  del  possesso,  quale  requisito  di  idoneita'
          economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno
          al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a  base
          di gara, nonche' dei requisiti di cui all'articolo  18  del
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
              c)  adozione  di   misure   in   grado   di   garantire
          all'affidatario  l'accesso  a  condizioni  eque   ai   beni
          immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del
          servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione,  alla
          locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante,
          del gestore uscente e del gestore entrante, con  specifiche
          disposizioni  per  i  beni  acquistati  con   finanziamento
          pubblico e per la determinazione nelle diverse  fattispecie
          dei valori di mercato dei predetti beni; 
              d) in alternativa a quanto  previsto  sulla  proprieta'
          dei beni strumentali  in  applicazione  della  lettera  c),
          limitatamente  all'affidamento  di  servizi  di   trasporto
          pubblico ferroviario, facolta' per l'ente affidante  e  per
          il  gestore  uscente  di  cedere  la  proprieta'  dei  beni
          immobili essenziali  e  dei  beni  strumentali  a  soggetti
          societari,  costituiti  con  capitale  privato  ovvero  con
          capitale  pubblico  e   privato,   che   si   specializzano
          nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi
          per locarli ai gestori di  servizi  di  trasporto  pubblico
          locale   e   regionale,   a   condizioni   eque    e    non
          discriminatorie; 
              e) in caso di sostituzione del  gestore  a  seguito  di
          gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento  senza
          soluzione di continuita' di tutto il  personale  dipendente
          dal gestore uscente al  subentrante  con  l'esclusione  dei
          dirigenti,  applicando  in  ogni  caso  al   personale   il
          contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di
          secondo  livello  o  territoriale  applicato  dal   gestore
          uscente, nel rispetto delle  garanzie  minime  disciplinate
          all'articolo  3,  paragrafo  3,  secondo   periodo,   della
          direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo  2001.  Il
          trattamento di fine rapporto  relativo  ai  dipendenti  del
          gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto
          subentrante e' versato all'INPS dal gestore uscente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  71,  sesto  comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 753 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza
          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
          servizi di trasporto, come modificato dalla presente legge: 
              «Al fine  di  assicurare  il  piu'  efficace  contrasto
          dell'evasione  tariffaria,  i  gestori   dei   servizi   di
          trasporto  pubblico  possono  affidare  le   attivita'   di
          prevenzione, accertamento e contestazione delle  violazioni
          alle norme di viaggio anche  a  soggetti  non  appartenenti
          agli organici  del  gestore  medesimo,  qualificabili  come
          agenti accertatori, previa verifica della  possibilita'  di
          reimpiegare efficacemente con tali  mansioni  il  personale
          dipendente  dichiarato  non  idoneo.  Gli  stessi  dovranno
          essere appositamente abilitati  dall'impresa  di  trasporto
          pubblico  che  mantiene  comunque  la  responsabilita'  del
          corretto svolgimento dell'attivita' di verifica  e  che  ha
          l'obbligo di trasmettere l'elenco  degli  agenti  abilitati
          alla  prefettura-ufficio  territoriale   del   Governo   di
          competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate
          gli agenti accertatori  esibiscono  apposito  tesserino  di
          riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare
          i  controlli  previsti  dall'articolo  13  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  compresi  quelli  necessari  per
          l'identificazione del trasgressore, ivi incluso  il  potere
          di richiedere l'esibizione di valido documento di identita'
          nonche' tutte le altre attivita' istruttorie  previste  dal
          capo  I,  sezione  II,  della  stessa  legge.  Gli   agenti
          accertatori, nei limiti del servizio a cui sono  destinati,
          rivestono la qualita' di  pubblico  ufficiale.  Gli  agenti
          accertatori possono accertare e contestare anche  le  altre
          violazioni in materia di trasporto pubblico  contenute  nel
          presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di
          una sanzione amministrativa.».