(( Art. 9 sexies 
 
 
       Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge  21  novembre  2000,  n.
353, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «I  contratti  che
costituiscono diritti reali di godimento su aree e  immobili  situati
nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto
sono trasmessi, a  cura  dell'Agenzia  delle  entrate,  entro  trenta
giorni dalla  registrazione,  al  prefetto  e  al  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui  al
periodo precedente si applica anche  con  riguardo  ai  contratti  di
affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21  novembre  2000,
n. 353, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non  si
applica al  proprietario  vittima  del  delitto,  anche  tentato,  di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la  violenza  o
la minaccia e'  consistita  nella  commissione  di  uno  dei  delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre  che
la vittima abbia riferito  della  richiesta  estorsiva  all'autorita'
giudiziaria o alla polizia giudiziaria.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  21
          novembre 2000, n. 353 recante legge-quadro  in  materia  di
          incendi boschivi, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni).  -  1.  Le
          zone boscate ed i pascoli i  cui  soprassuoli  siano  stati
          percorsi dal  fuoco  non  possono  avere  una  destinazione
          diversa da  quella  preesistente  all'incendio  per  almeno
          quindici anni. E' comunque  consentita  la  costruzione  di
          opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
          incolumita'  e  dell'ambiente.  In  tutti   gli   atti   di
          compravendita di aree e  immobili  situati  nelle  predette
          zone, stipulati entro quindici anni dagli  eventi  previsti
          dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
          vincolo  di  cui  al  primo  periodo,  pena   la   nullita'
          dell'atto. Nei comuni sprovvisti  di  piano  regolatore  e'
          vietata per dieci anni ogni edificazione  su  area  boscata
          percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni,  sui
          predetti soprassuoli, la realizzazione di  edifici  nonche'
          di strutture e infrastrutture finalizzate  ad  insediamenti
          civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi  in  cui
          detta realizzazione sia stata prevista in  data  precedente
          l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
          Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli,  le
          attivita' di  rimboschimento  e  di  ingegneria  ambientale
          sostenute  con   risorse   finanziarie   pubbliche,   salvo
          specifica    autorizzazione    concessa    dal     Ministro
          dell'ambiente, per le aree  naturali  protette  statali,  o
          dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
          situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni  in
          cui sia urgente un intervento per la tutela di  particolari
          valori ambientali e paesaggistici.  Sono  altresi'  vietati
          per dieci anni, limitatamente  ai  soprassuoli  delle  zone
          boscate percorsi dal fuoco,  il  pascolo  e  la  caccia.  I
          contratti che costituiscono diritti reali di  godimento  su
          aree e immobili situati nelle zone di cui al primo  periodo
          stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi,  a  cura
          dell'Agenzia  delle  entrate,  entro  trenta  giorni  dalla
          registrazione,  al  prefetto   e   al   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale competente. La  disposizione
          di cui al periodo precedente si applica anche con  riguardo
          ai contratti  di  affitto  e  di  locazione  relativi  alle
          predette aree e immobili. 
              1-bis. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto,
          anche  tentato,  di  estorsione,  accertato  con   sentenza
          definitiva, quando la violenza o la minaccia e'  consistita
          nella  commissione  di  uno  dei  delitti  previsti   dagli
          articoli 423-bis e 424 del codice penale e  sempre  che  la
          vittima   abbia   riferito   della   richiesta    estorsiva
          all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 
              Omissis.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo  degli
          articoli 423-bis e 424 del codice penale: 
              «Art. 423-bis (Incendio boschivo). -  Chiunque  cagioni
          un incendio su boschi, selve  o  foreste  ovvero  su  vivai
          forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
              Se l'incendio di cui al primo comma  e'  cagionato  per
          colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
              Le pene previste dal primo e  dal  secondo  comma  sono
          aumentate se dall'incendio deriva pericolo  per  edifici  o
          danno su aree protette. 
              Le pene previste dal primo e  dal  secondo  comma  sono
          aumentate della meta', se  dall'incendio  deriva  un  danno
          grave, esteso e persistente all'ambiente.». 
              «Art.  424  (Danneggiamento  seguito  da  incendio).  -
          Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste  nell'articolo
          423-bis, al solo  scopo  di  danneggiare  la  cosa  altrui,
          appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito,  se
          dal  fatto  sorge  il  pericolo  di  un  incendio,  con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              Se  segue  l'incendio,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un  terzo  alla
          meta'. 
              Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero
          vivai  forestali   destinati   al   rimboschimento,   segue
          incendio,  si  applicano  le  pene  previste  dall'articolo
          423-bis.».