(( Art. 9-bis Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi 1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: « professionisti » sono aggiunte le seguenti: « , anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge: "Art. 13. (Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attivita' esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attivita' esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle societa'", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 2. - 7. Omissis. 8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Omissis.".