Art. 9 
 
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di
  permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  l,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
"annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da
[nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo  periodo  allo
straniero titolare di protezione internazionale,  la  responsabilita'
della protezione internazionale, secondo le  norme  internazionali  e
nazionali che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro,
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo,  su
richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione  internazionale
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,
entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del trasferimento.  Se,
successivamente  al  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE   per
soggiornante di lungo periodo, un altro  Stato  membro  riconosce  al
soggiornante la protezione  internazionale  prima  del  rilascio,  da
parte di  tale  Stato  membro,  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro
tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'  apposta  la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato
membro] il [data]"»; 
      2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis.  Nei  confronti  dello  straniero,  il  cui  permesso   di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta  l'annotazione
relativa alla titolarita' di protezione internazionale,  e  dei  suoi
familiari, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato  membro  che
ha riconosciuto la  protezione  internazionale,  previa  conferma  da
parte di tale Stato  della  attualita'  della  protezione.  Nel  caso
ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  l'allontanamento  puo'  essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro  che  ha  riconosciuto  la  protezione  internazionale,  fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»; 
    b) all'articolo 29: 
      1) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al  comma
3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello  unico  per
l'immigrazione  presso  la  prefettura  -  ufficio  territoriale  del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il  quale,
con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta»; 
      2) al comma 8,  le  parole:  «entro  centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».